Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude la porta ai motivi ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già presentate. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera riproposizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I fatti del caso: la condanna per diffamazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna in primo grado, poi confermata in appello, a carico di due persone per il reato di diffamazione aggravata, previsto dall’articolo 595, terzo comma, del codice penale. Ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati, tramite il loro difensore, hanno deciso di presentare un ultimo tentativo di difesa, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione.
Analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’analisi dei motivi di ricorso. I giudici hanno riscontrato che le censure mosse alla sentenza d’appello non sollevavano questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito non è ricostruire la vicenda, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
La natura generica e ripetitiva dei motivi
La Corte ha evidenziato due difetti capitali nel ricorso presentato:
1. Genericità: Le argomentazioni erano prive di specificità, non indicando in modo preciso quali norme sarebbero state violate o dove la motivazione della sentenza d’appello fosse manifestamente illogica.
2. Reiterazione: I motivi erano una semplice ripetizione delle doglianze già sollevate con l’atto di appello. Gli imputati, in sostanza, non si sono confrontati con le argomentazioni con cui la Corte d’Appello aveva respinto le loro tesi, limitandosi a ripresentarle identiche alla Cassazione. Questo comportamento processuale rende il ricorso non meritevole di esame.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando consolidati principi giurisprudenziali. Ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente un riesame del merito, a meno che non si denunci un ‘travisamento della prova’, ovvero un errore macroscopico nella lettura di un atto processuale. Nel caso di specie, tale vizio non era stato neppure allegato. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta completa, congrua e priva di vizi logici evidenti. L’incapacità dei ricorrenti di confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza d’appello, limitandosi a una sterile riproposizione dei vecchi motivi, ha determinato l’inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito: per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti al giudizio di legittimità e che si confrontino criticamente con la decisione impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta a un annullamento della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative per i ricorrenti. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, gli imputati sono stati obbligati a pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge e non dei fatti, scoraggiando impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente ripetitivi di quelli già esposti in appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Risposta: Significa che il motivo ripropone le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni e la motivazione della decisione che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7941 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CEFALU’ il 14/07/1990 NOME nato a CAGLIARI il 19/08/1957
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore;
– che i ricorrenti, con entrambi i motivi di ricorso, hanno articolato alcune censure c sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazion effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati;
– che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente