Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CEFALU’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore;
– che i ricorrenti, con entrambi i motivi di ricorso, hanno articolato alcune censure c sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazion effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati;
– che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente