Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza n. 47519/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene dichiarata inammissibile, evidenziando i limiti del giudizio di legittimità. Questo caso riguarda una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti e dimostra perché non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una terza valutazione dei fatti. Analizzare questa decisione ci aiuta a comprendere i criteri che rendono un ricorso inammissibile e le conseguenze per chi lo propone.
I Fatti del Procedimento
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), ha presentato ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha basato il suo ricorso su diverse presunte violazioni di legge e vizi di motivazione, contestando:
* La valutazione delle prove.
* L’affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso nel reato.
* Il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità (comma 5 dell’art. 73).
* Il trattamento sanzionatorio applicato.
* L’applicazione della misura della confisca.
In sostanza, l’appellante ha cercato di rimettere in discussione l’intera ricostruzione fattuale e le valutazioni giuridiche che avevano portato alla sua condanna nei precedenti gradi di giudizio.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale che limitano l’accesso al giudizio di legittimità.
La Reiterazione di Motivi Già Valutati
Una parte significativa del ricorso consisteva nella riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito motivazioni corrette e adeguate per disattendere le doglianze dell’imputato. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare nel merito questioni già vagliate, specialmente quando la motivazione della corte inferiore appare logica e coerente. Presentare gli stessi argomenti equivale a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte.
L’Introduzione di Nuovi Motivi
Un altro aspetto cruciale è che alcuni motivi di ricorso, come quello relativo alla confisca, non erano stati presentati nell’atto di appello. Il sistema delle impugnazioni è strutturato per gradi: le questioni devono essere sollevate nel momento processuale corretto. Introdurre per la prima volta una doglianza in Cassazione, senza averla sottoposta al vaglio della Corte d’Appello, rende il motivo inammissibile. Questo principio garantisce l’ordine e la gradualità del processo.
le motivazioni
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nel suo complesso, si risolveva in una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”. L’imputato non ha evidenziato reali vizi di legittimità (cioè, una scorretta applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria), ma ha tentato di ottenere una terza pronuncia sul merito della vicenda. Questo tentativo si scontra con la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, che è chiamata a garantire l’uniforme interpretazione della legge, non a rifare il processo. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi presentati denuncino vizi specifici previsti dalla legge e non si limitino a riproporre le stesse questioni di fatto già decise o a introdurre argomenti nuovi. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni e le ripetizioni possono precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha presentato doglianze in parte non proposte con l’appello e in parte meramente ripetitive di quelle già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, trasformando il ricorso in una richiesta di riesame dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di contestazione in Cassazione?
No, il provvedimento evidenzia che uno dei motivi di inammissibilità era la presentazione di una doglianza (relativa alla confisca) che non era stata sollevata nel precedente atto di appello, confermando che i motivi di ricorso devono essere stati precedentemente sottoposti al giudice del gravame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47519 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dele prove, alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso, al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al comma 5 del predetto art. 73, al trattamento sanzionatorio e all’applicazione della confisca;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze in parte non proposte con l’appello (così per l’ultimo motivo) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023