Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’opportunità per un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a ripetere argomenti già esposti e respinti in appello, senza una critica mirata alla sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’accertamento dell’elemento psicologico del reato.
In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel considerare provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene, elemento necessario per configurare il dolo di ricettazione.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle argomentazioni. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un vizio procedurale dirimente. I giudici hanno osservato che i motivi presentati non superavano la soglia di ammissibilità perché si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello.
Questo significa che l’imputato, nel suo atto di ricorso, non ha fatto altro che riproporre le stesse identiche questioni già valutate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica della sentenza di secondo grado.
La Funzione del Ricorso in Cassazione
La decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma a verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che chiede semplicemente di rivalutare le prove, ripetendo le stesse difese, fallisce nel suo scopo e viene, come in questo caso, dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e concisa. Il ricorso è stato considerato “non specifico” perché ha omesso di “assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In altre parole, non basta dire che il giudice precedente ha sbagliato; è necessario spiegare perché e in che modo la sua motivazione sarebbe viziata da errori di diritto o da palesi illogicità. La semplice riproposizione di tesi già scartate, senza confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice d’appello per respingerle, rende l’impugnazione sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un monito importante: ogni grado di giudizio ha una sua funzione specifica. Per affrontare con successo il giudizio in Cassazione, è indispensabile che l’atto di ricorso si concentri sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, elaborando una critica puntuale e pertinente, e non una mera riproposizione di doglianze già esaminate. La mancata osservanza di questo criterio di specificità conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato una ‘pedissequa reiterazione’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ quando si limita a riproporre gli stessi motivi già presentati e discussi nel giudizio di appello, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché i motivi del ricorso non sono stati ritenuti specifici?
I motivi non sono stati ritenuti specifici perché omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza di appello. Invece di contestare puntualmente la logica della decisione di secondo grado, si limitavano a ripetere le argomentazioni precedenti, non superando così la soglia di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47444 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato ex art. 648 cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore