Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un appello o un ricorso in Cassazione, non è sufficiente manifestare il proprio dissenso con la decisione precedente. È necessario articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti della sentenza della Corte d’Appello: la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente la distanza temporale tra i reati e la loro tipologia, né la non particolare gravità del fatto commesso, elementi che avrebbero dovuto portare a un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale della procedura penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi già presentati in appello. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che l’appellante si era limitato a ripetere le stesse “doglianze” formulate nell’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui la Corte territoriale le aveva respinte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e adeguata per rigettare le richieste della difesa. Esaminiamo i punti chiave.
La Valutazione sulla Recidiva e le Attenuanti
La Corte d’Appello aveva sottolineato che l’imputato era gravato da “plurimi precedenti penali, anche specifici”, con l’ultimo reato commesso solo l’anno precedente a quello per cui si procedeva. Questo quadro, secondo i giudici di merito, denotava una “spiccata insensibilità alle prescrizioni impostegli e la sua forte pericolosità sociale”.
Di conseguenza, non solo era corretta l’applicazione della recidiva, ma non vi era alcun elemento per concedere le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), poiché mancava una “futura prognosi di una buona condotta”. La sentenza d’appello, quindi, aveva già risposto in modo esauriente alle questioni sollevate.
La Genericità del Ricorso per Cassazione
Il ricorso presentato in Cassazione non contestava la logicità di questo ragionamento, ma si limitava a lamentare in modo “generico e assertivo” una presunta carenza di motivazione. Questo approccio, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione (citando la sentenza Rovinelli, n. 27816/2019), rende il ricorso inammissibile. L’impugnazione diventa una mera replica, sterile e non funzionale al controllo di legittimità che è proprio della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: per impugnare efficacemente una sentenza, è indispensabile analizzare a fondo la sua motivazione e costruire argomenti nuovi o, quantomeno, critiche puntuali che ne dimostrino l’illegittimità o l’illogicità. La semplice riproposizione di tesi già sconfitte in appello non solo è inefficace, ma porta a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La difesa tecnica richiede strategia e specificità, non mera ripetizione.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riprodurre e reiterare gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.
Perché la Corte non ha concesso le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte non ha concesso le attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato, anche specifici e recenti. Questi elementi denotavano una forte pericolosità sociale e l’assenza di una prognosi favorevole per una futura buona condotta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8486 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 13/03/1994
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. – risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non logica, rigettato le doglianze formulate nell’atto di appello rilevando che dagli ilizzati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell’imputato, nonché l’insussistenza dei presupposti per l’esclusione della recidiva e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini del tutto generici, le conclusioni dei Giudici di merito in merito “alla mancata esclusione della recidiva per il mancato rispetto dei principi sanciti dalla sentenza delle Sez. U n. 35738/10, tra cui la distanza temporale e la tipologia dei reati e alla mancata concessione delle attenuanti generiche … la Corte non tiene conto della valutazione sulla non particolare gravità del fatto”;
Rilevato che la Corte di appello ha evidenziato, rispondendo adeguatamente alle doglianze contenute nell’atto di appello, che “l’appellante risulta gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, di cui l’ultimo risalente solo all’anno precedente la commissione del reato per cui si procede. Ciò denota la spiccata insensibilità dell’COGNOME alle prescrizioni impostegli e la sua forte pericolosità sociale. Inoltre non vi alcun elemento a sostegno di una futura prognosi di una buona condotta e di una possibile applicazione delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen”. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025