Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Ripetizione dei Motivi
Nel complesso mondo della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità per verificare la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio della Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere tale quando si limita a riproporre argomenti già discussi e rigettati, senza sollevare nuove questioni di diritto. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di una città del centro Italia. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”.
Questa norma consente al giudice di non procedere con una condanna quando il reato commesso, pur sussistendo, risulta di gravità minima e il comportamento dell’autore non è abituale. I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano già valutato questa possibilità, decidendo motivatamente di non concederla. Ciononostante, la difesa ha deciso di portare la stessa identica questione davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se l’art. 131-bis fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere discusso.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni: Perché Ripetere gli Argomenti Non Funziona
La motivazione della Corte è lapidaria ma giuridicamente ineccepibile. Il ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito”. In altre parole, l’avvocato non ha presentato nuovi argomenti di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le stesse ragioni che la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto con “corretti argomenti in diritto”.
Questo principio è fondamentale per comprendere il ruolo della Corte di Cassazione. Essa non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni del giudice. È, invece, un giudice di legittimità, il cui compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Presentare un ricorso che si limita a contestare una valutazione di merito già motivata, senza evidenziare un errore di diritto, è un’operazione destinata al fallimento e viene sanzionata con l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La pronuncia in esame ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata, legati a violazioni di legge o a difetti di motivazione logico-giuridica. La semplice riproposizione di argomenti già respinti non è sufficiente. La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice: in primo luogo, la condanna diventa definitiva; in secondo luogo, si subisce una sanzione economica che aggrava la posizione del condannato. Questo caso sottolinea l’importanza di una strategia difensiva ponderata, che valuti attentamente le reali possibilità di successo di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi argomenti già esaminati e motivatamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45802 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legi poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi d giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto indicati a p. 2 della moti della sentenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
Il Consigliere E ensore COGNOME
Il Presidente