Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto quando non rispetta i rigidi paletti imposti dalla legge. Questo caso, riguardante una condanna per furto, diventa un esempio emblematico dei requisiti di specificità e dei limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di proporre ricorso alla Corte di Cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei precedenti giudizi.
L’Appello alla Corte di Cassazione e i Motivi del Ricorso
Il ricorso si fondava su tre motivi principali, con i quali la difesa cercava di smontare la sentenza di condanna. In sintesi, l’imputato lamentava:
1. Errori di valutazione già sollevati nel giudizio di appello.
2. Una ricostruzione dei fatti che, a suo dire, sarebbe stata più corretta rispetto a quella operata dai giudici di merito.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi è stato ritenuto valido dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando punto per punto l’infondatezza di ogni doglianza. L’analisi della Corte offre una lezione fondamentale sulla funzione e i limiti del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Mancanza di Specificità e la Mera Reiterazione
Il primo motivo è stato bocciato perché considerato ‘privo di specificità’. In pratica, l’avvocato si era limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non si era ‘effettivamente confrontato’ con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve criticare specificamente le ragioni della decisione che contesta, non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dei motivi precedenti. Questa prassi rende il ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Il Divieto di Riesame del Merito
Con il secondo motivo, il ricorrente chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti. Questo è un errore comune ma grave. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può riesaminare il merito della vicenda o valutare diversamente le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito delle scelte fatte dai giudici dei gradi inferiori, a meno che non vi sia un palese ‘travisamento della prova’. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era considerata logica e completa, anche questa censura è stata respinta.
Terzo Motivo: La Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Infine, anche la critica sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, per negare tali attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (come la gravità del fatto o la personalità dell’imputato), senza dover analizzare ogni singolo aspetto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, rendendo la doglianza inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione della Corte di Cassazione è netta: il ricorso è inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per sollevare questioni di diritto o vizi logici macroscopici della motivazione, non per tentare una terza valutazione dei fatti. Proporre un ricorso meramente ripetitivo o finalizzato a un riesame del merito non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, fungendo da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile se ripete gli stessi motivi dell’appello?
Perché manca del requisito della specificità. Il ricorso per cassazione deve confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo il caso eccezionale di travisamento della prova.
È sufficiente una motivazione sintetica per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di un’analisi dettagliata di ogni possibile circostanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8768 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’a 624-bis cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identic doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che so all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effett dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che, con il terzo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizi legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 d 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generich sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti de o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente