Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3123 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la decisione di respo penale dell’odierno ricorrente data l’insussistenza dell’elemento soggettivo di cui all pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si ris pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di appello e puntualmente dis Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten di ricorso;
che detto motivo di ricorso risulta volto ad ottenere una rivalutazione delle probatorie estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato ar senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni proce U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dic di responsabilità dell’odierno ricorrente (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 evidenzia come il COGNOME fosse senza dubbio a conoscenza della provenienza furtiva del considerati la tipologia di bene ed il prezzo particolarmente basso);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata applicazione d 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella p reiterazione di quelli già dedotti in sede di appello e puntualmente disattese dalla Cor (la quale, a pag. 4 dell’impugnata sentenza, sottolinea la sussistenza in capo al precedenti penali, indicativi di un’abitualità del comportamento criminoso), dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipi funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconosciment circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è mani infondato considerato l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giu anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 1 COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anc precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 439 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata esclusio recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente info
la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultan essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 13 rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verific quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclin delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub iudice;
considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pen consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in rel aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e pe pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderen enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attrav congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particol della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.