Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce quando l’appello è una mera ripetizione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e la capacità di individuare vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito nuovamente che un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentata estorsione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge in merito all’accertamento della sua responsabilità penale. L’imputato, in sostanza, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso.
Le Motivazioni: la Ragione di un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i Giudici hanno respinto l’istanza. Il ricorso è stato considerato ‘meramente reiterativo’ di doglianze già sollevate davanti alla Corte d’Appello. Quest’ultima le aveva già puntualmente esaminate e respinte con argomentazioni ritenute dalla Cassazione ‘esenti da vizi logici’, ‘giuridicamente corrette’ e ‘conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità’.
La Suprema Corte, citando precedenti specifici, ha ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti per una terza volta, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che non individua un vizio specifico nella sentenza d’appello, ma si limita a riproporre la stessa difesa, non assolve alla sua funzione e, pertanto, deve essere dichiarato ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile strutturare un ricorso che attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche della sentenza di secondo grado. Ripresentare le medesime argomentazioni, sperando in un esito diverso, è una strategia destinata al fallimento, che comporta costi aggiuntivi e rende definitiva la condanna. Per gli avvocati, ciò significa dover condurre un’analisi rigorosa della sentenza d’appello per identificare vizi di violazione di legge o di motivazione, gli unici che possono trovare ascolto presso la Suprema Corte.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘meramente reiterativo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
L’ordinanza ribadisce che il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non riesaminare i fatti del caso come se fosse un terzo grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4805 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4805 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME MAGUETTE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pe non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede, giuridicamente corrette e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla minaccia rivolta alla persona offesa per la restituzione del bene);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.