Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4781 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4781 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
STANCU NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di COGNOME NOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordi rispettivamente, al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 64 cod. pen., nonché alla mancata applicazione dell’art. 62 -bis, cod. pen, e all’eccessiva onerosità della pena, sono generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti, complete ed esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle prove a carico dei ricorrenti, tra le quali si richiamano la documentazione acquisita e le dichiarazioni dei numerosi testi escussi, e pag. 4, ove le attenuanti generiche vengono escluse sulla base di elementi ritenuti decisivi, quali l’entità del danno, la pregnanza del dolo, la non resipiscenza dei ricorrenti, dedotta altresì dal mancato risarcimento del danno, nonché i numerosi precedenti specifici degli stessi, commessi con contiguità rispetto al fatto oggetto di giudizio), risolvendosi, peraltro, in un proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.