Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Reiterativo
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già bocciate in appello. È fondamentale confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, come stabilito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questa pronuncia offre spunti essenziali sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio della motivazione della sentenza di secondo grado, definita come mancante e manifestamente illogica. In particolare, la difesa contestava l’affermazione di responsabilità penale basandosi su una presunta errata valutazione delle prove, come l’utilizzo di documenti dell’imputato per false intestazioni senza che fosse stata presentata una denuncia di smarrimento o furto.
Analisi del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione netta e precisa. La decisione si basa su due principi cardine del giudizio di legittimità: il divieto di una nuova valutazione del merito e la necessità di un confronto specifico con la sentenza impugnata.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo e fondamentale rilievo della Corte è che l’unico motivo di ricorso era del tutto reiterativo del primo motivo già presentato in appello. L’imputato, cioè, si è limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
L’Assenza di un Confronto Specifico con la Sentenza d’Appello
Strettamente collegato al punto precedente, la Corte ha sottolineato come il ricorso mancasse di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza d’appello. Invece di criticare specifici passaggi logici del provvedimento impugnato, la difesa ha tentato di introdurre una lettura alternativa del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (Cass. n. 27816/2019 e n. 44882/2014) conferma questo orientamento consolidato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello non presentasse alcun vizio riconducibile alle nozioni dell’art. 606, comma 2, lett. b) ed e) c.p.p. Al contrario, i giudici di secondo grado avevano enucleato in modo logico e argomentato tutti gli elementi probatori a sostegno della responsabilità dell’imputato. La Corte d’Appello aveva tenuto conto delle doglianze della difesa, fornendo una risposta coerente e non censurabile in sede di legittimità. Pertanto, in assenza di vizi di legge o di manifesta illogicità, e data la natura meramente ripetitiva del ricorso, non vi erano i presupposti per un suo accoglimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. È indispensabile che i motivi di ricorso si confrontino in modo puntuale e critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune logiche o le violazioni di legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti si traduce inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere i motivi già presentati in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “reiterativo”?
Significa che il motivo ripropone le stesse identiche argomentazioni e censure già formulate nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza aggiungere nuovi elementi di critica specifici contro la decisione che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4552 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4552 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Locri il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione perchØ mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla penale responsabilità per il reato ad egli ascritto di cui all’art. 640 cod. pen., non Ł consentito in quanto del tutto reiterativo del primo motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01);
che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alle nozioni delineate nell’art. 606, comma 2, lett. b) ed e) cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello, con logiche argomentazioni, ha ampiamente enucleato, in modo argomentato ed esente da manifesta illogicità, gli elementi probatori a sostegno della affermazione di responsabilità, in modo non censurabile in questa sede, anche tenendo conto delle specifiche doglianze articolate dalla difesa (pag. 5 in particolare quanto alla utilizzazione dei documenti del ricorrente per le false intestazioni, in assenza di denuncia di smarrimento o furto);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Ord. n. sez. 1340/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO