Ricorso inammissibile in Cassazione: una lezione sulla specificità dei motivi
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, le regole del gioco cambiano. Non si discute più dei fatti, ma della corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un ricorso non rispetta questi paletti, risultando in un ricorso inammissibile. L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale: non si può presentare alla Cassazione una semplice fotocopia delle argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. La difesa dell’imputato ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando le proprie ragioni fino alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, e il ricorso è stato bloccato ancor prima di un esame approfondito.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una ripetizione dei profili di censura già ampiamente esaminati e respinti, con motivazioni logiche e giuridicamente corrette, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
In pratica, la difesa si è limitata a riproporre le stesse ‘doglianze’ senza introdurre critiche specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità, che deve vertere su violazioni di legge e non su una diversa ricostruzione dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono un vero e proprio manuale sui limiti del giudizio di Cassazione. I giudici hanno spiegato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono ‘meramente riproduttivi’. Questo significa che non sono consentiti in sede di legittimità argomenti che si limitano a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, a meno che non si dimostri una manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito anche riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’intensità del dolo (la volontà consapevole di commettere il reato) fosse incompatibile con la ‘tenuità dell’offesa’. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da censure, in quanto logica e coerente.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: non è una terza istanza di merito. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve sollevare questioni di puro diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza, e non può essere una semplice riproposizione di difese già valutate. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici verso la struttura logico-giuridica della decisione impugnata, pena una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici dei gradi precedenti (merito), senza sollevare specifiche questioni di legittimità o vizi logici della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’argomento difensivo è una semplice copia delle censure già presentate in primo grado o in appello, che sono state debitamente valutate e rigettate dai giudici con motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità / n quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo alla ritenut configurabilità dell’evasione contestata, nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi, sia in r alla ritenuta non applicabilità dell’art 131 bis cp in ragione della ritenuta intensità del d compatibile con la tenuità dell’offesa rivendicata dalla clifesa rall’esito di un giudizio di merito che così argomentato non risulta censurabile in questa sede i rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.