Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di “Terzo Grado di Giudizio”
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i limiti del proprio intervento, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Quando un imputato presenta un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in Appello, la Corte lo rigetta senza entrare nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le regole che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due persone condannate in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis del codice penale. Secondo l’accusa, confermata dai giudici di merito, gli imputati avevano ricevuto denaro di provenienza illecita, riconducibile al reato presupposto di cui all’art. 493-bis c.p. (relativo all’indebita ricezione di valuta estera), e avevano compiuto operazioni volte a ostacolarne l’identificazione. Insoddisfatti della sentenza della Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Gli appellanti hanno basato il loro ricorso su due principali doglianze:
1. Errata applicazione della legge penale: Hanno contestato sia la sussistenza del reato di riciclaggio sia l’individuazione del reato presupposto, sostenendo una lettura alternativa delle prove.
2. Pena eccessiva: Hanno lamentato un’eccessiva severità della pena, argomentando che la mancanza di certezza sul reato presupposto avrebbe dovuto comportare una sanzione più mite.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non si è basata su una valutazione del torto o della ragione nel merito, ma su un vizio procedurale dei ricorsi stessi.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte Suprema ha spiegato in modo dettagliato perché le argomentazioni degli imputati non potevano essere accolte in sede di legittimità. Le motivazioni si fondano su principi consolidati della procedura penale.
La Funzione del Ricorso in Cassazione
Il punto centrale della decisione è il ruolo della Corte di Cassazione. Essa non è un “giudice del fatto”, ma un “giudice della legge”. Il suo compito non è rivalutare le prove (testimonianze, documenti, indizi) per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti “giudici di merito”). La Cassazione interviene solo per controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
L’Appello come “Fotocopia” e il Ricorso Inammissibile
Nel caso specifico, i ricorsi erano una mera “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte d’Appello. Gli imputati, invece di formulare una critica argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata, hanno semplicemente riproposto la loro versione dei fatti e una diversa interpretazione delle prove. Questo trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, cosa non consentita. Un ricorso così formulato è considerato non specifico e solo apparente, e pertanto viene dichiarato ricorso inammissibile.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Anche la critica sulla pena è stata giudicata infondata. La legge (artt. 132 e 133 c.p.) affida al giudice di merito un potere discrezionale nella graduazione della pena, da esercitare sulla base della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo. La Cassazione può intervenire solo se tale potere è stato esercitato in modo palesemente illogico o senza alcuna motivazione. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione, rendendo la doglianza inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cruciale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve attaccare i vizi di legittimità della sentenza, non i fatti. Non basta essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice d’appello. È necessario dimostrare, con argomenti giuridici specifici, che il giudice ha violato una norma di legge o ha costruito un ragionamento palesemente illogico o contraddittorio. Un ricorso inammissibile, perché meramente ripetitivo o fattuale, non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello e chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
È possibile contestare l’ammontare della pena in Cassazione?
Di norma no, se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e logica per la sua decisione. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice e la Cassazione non interviene a meno che la motivazione sia totalmente assente, illogica o contraddittoria.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’?
Significa che il suo ruolo è controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge (giudizio di legittimità), non riesaminare i fatti e le prove del caso per decidere chi ha ragione o torto (giudizio di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 350 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 350 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen ed alla individuazione del reato presupposto, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, entrambi i motivi di ricorso, contestando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reat contestato ai ricorrenti (si vedano, in particolare, le pagine da 5 a 11 dedicate alla specifica disamina della convergenza ed unicità dell’interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico dei ricorrenti, in base a quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato di riciclaggio contestato in rubrica, individuando altresì l’origine delittuosa ex art. 493-bis cod. pen. del denaro in valuta estera ricevuto dagli imputati);
considerato, infine, che l’ulteriore doglianza proposta nel secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena in ragione della mancanza di prova certa in ordine alla natura del reato presupposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 11, paragrafo 4, della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.