Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile in Cassazione. Quando un imputato si limita a riproporre le stesse lamentele già esaminate e rigettate in appello, senza sollevare questioni di legittimità, la Suprema Corte chiude la porta a un ulteriore esame. Analizziamo questa decisione per capire perché un ricorso può essere respinto senza entrare nel merito della questione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, e per resistenza a pubblico ufficiale. Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
In particolare, il ricorrente contestava due punti principali: la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata e il mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di ‘lieve entità’, che avrebbe comportato una pena molto più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 41325 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti per essere esaminato.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali.
2. L’ulteriore condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista quando si intasa la giustizia con ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su argomenti puramente procedurali, senza entrare nella dinamica dei fatti. Vediamo i punti chiave.
La Reiteratività dei Motivi
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era ‘interamente reiterativo’. In altre parole, l’imputato ha ripresentato alla Cassazione gli stessi identici argomenti che aveva già sollevato davanti alla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Suprema Corte, aveva già fornito una ‘ampia e congrua argomentazione’ per respingere tali motivi. Il ricorso in Cassazione si configurava quindi come un ‘generico confronto’ con una decisione già ben motivata, e non come la denuncia di un vizio di legittimità (cioè un errore di diritto) della sentenza.
La Valutazione del Giudice di Merito non è Sindacabile
La Cassazione ribadisce un principio cardine: non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare le prove. La valutazione dei fatti spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo specifico e adeguato perché:
a) La sostanza stupefacente era destinata allo spaccio, basandosi su una serie di elementi concreti.
b) Non era possibile applicare l’ipotesi della ‘lieve entità’ (art. 73, comma 5).
Questa valutazione, secondo la Cassazione, non era ‘nient’affatto arbitraria’, ma completa e in linea con la giurisprudenza consolidata. Proporre ‘elementi di fatto alternativi’, come ha fatto il ricorrente, è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello.
Presentare un ricorso inammissibile, meramente ripetitivo delle doglianze già esaminate, non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. La giustizia, e in particolare la Corte di Cassazione, deve essere adita solo per questioni di legittimità e non per tentare una terza, impossibile, valutazione dei fatti.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era interamente reiterativo, ovvero riproponeva gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, la quale aveva già fornito una motivazione ampia e congrua.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato nel dettaglio le prove, come la destinazione della droga?
Risposta: No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove. Ha confermato che la valutazione della Corte d’Appello sulla destinazione della sostanza allo spaccio e sulla non applicabilità della lieve entità era completa, logica e non arbitraria, e quindi non poteva essere messa in discussione in quella sede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41325 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
n. 47NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e per resistenza.
Letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ric cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo u generico confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni a) della destinazione dello stupefacente sequestrato allo spaccio, valorizzando, in modo no parcellizzato, i plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2 ; b) del mancato inquadramento d fattispecie nella ipotesi della lieve entità ex art. 73, comma 5, cit. dPR.
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caus d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/11/2025