Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando un appello in Cassazione viene giudicato, non sempre si entra nel vivo della questione. A volte, il giudizio si ferma prima, con una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché ciò accade, specialmente quando i motivi presentati sono una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti.
Il Contesto del Caso: Resistenza e Impugnazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza, pronunciata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. L’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
2. Una serie di contestazioni relative alla sua effettiva responsabilità penale.
Questi punti sono stati attentamente vagliati dalla Suprema Corte, che è giunta a una conclusione netta e perentoria.
Analisi del Ricorso Inammissibile e il Giudizio della Corte
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, evidenziando le ragioni della loro inconsistenza e arrivando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
La Questione della Prescrizione
Il primo motivo, riguardante la prescrizione, è stato definito “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato che, per calcolare correttamente il tempo necessario a estinguere il reato, bisogna considerare non solo la data in cui è stato commesso (tempus commissi delicti, nel 2017), ma anche tutti gli eventi processuali successivi.
Nel caso specifico, erano intervenuti:
– Numerosi atti interruttivi che hanno fatto ripartire da capo il conteggio.
– Un periodo di sospensione del processo per un anno e sei mesi, come previsto dalla cosiddetta “legge Orlando”.
Questi fattori hanno spostato in avanti la data di estinzione del reato, rendendo l’argomento della difesa del tutto privo di fondamento.
La Ripetitività dei Motivi sulla Responsabilità
Il secondo gruppo di motivi è stato giudicato inammissibile per una ragione diversa ma altrettanto importante: la loro natura puramente ripetitiva. L’imputato, infatti, non ha introdotto nuovi elementi o critiche specifiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione logica e giuridicamente corretta per la condanna, esaminando puntualmente le prove, incluse le testimonianze, e confutando le argomentazioni difensive. Ripresentare le stesse questioni senza una critica mirata alla logicità della sentenza impugnata non è sufficiente per ottenere un nuovo esame in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti come in appello. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se un ricorso si limita a riproporre doglianze già vagliate, senza evidenziare vizi specifici della decisione di secondo grado, esso non assolve alla sua funzione. In questo caso, i motivi erano o palesemente errati in punto di diritto (la prescrizione) o sterili ripetizioni, determinando così l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso non può essere una mera fotocopia dei motivi d’appello. È necessario strutturare una critica puntuale, specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado, evidenziandone i vizi di legittimità o le manifeste illogicità. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, che impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo sulla prescrizione era manifestamente infondato, mentre gli altri argomenti sulla responsabilità erano una semplice ripetizione di questioni già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘riproduttivi’?
Significa che il ricorrente non ha sollevato nuove critiche alla sentenza impugnata, ma si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza contestare la logicità o la correttezza giuridica della motivazione della corte inferiore.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41293 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
6/RG. 23397
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigr indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
osserva:
il primo motivo di ricorso, relativo alla intervenuta estinzione per decorso del ter massimo di prescrizione , è manifestamente infondato, considerato il tempus commissi delicti (7 dicembre 2017), l’intervento di numerosi atti interruttivi del decorso della prescrizion sospensione ex art. 159 cod. pen. della durata massima di un anno e sei mesi, operando il regime previsto dalla c.d. legge Orlando;
gli ulteriori motivi relativi all’an della responsabilità sono inammissibili, perché fon motivi meramente riproduttivi di profili di censura, tutti già adeguatamente vagliati e dis dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (s in particolare, pagg. 4 e 5 , ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla r responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive, cir l’insussistenza della causa di non punibilità e delle scriminanti , nonché congrua valutazione tema della inattendibilità dei testi addotti e della credibilità del teste di Pg, NOME COGNOME ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con l conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 24 novembre 2025