Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole del gioco. Non basta avere torto o ragione nel merito, ma è necessario formulare l’atto in modo specifico, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare, ribadendo un principio consolidato: i motivi di ricorso non possono essere una semplice fotocopia di quelli già presentati e respinti in appello.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello. La difesa lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, la cosiddetta ‘causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto’. Secondo la ricorrente, la condotta offensiva che le era stata addebitata (nello specifico, l’occupazione di un immobile con conseguente danno economico per il proprietario) avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità e, pertanto, non punibile. La difesa, quindi, si rivolgeva alla Corte di Cassazione per ottenere una riforma della sentenza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se il fatto fosse o meno di particolare tenuità), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha constatato che il ricorso era viziato da difetti insanabili che ne impedivano l’esame. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un ricorso può essere inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su diversi punti fermi della giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, ha rilevato che i motivi del ricorso erano ‘meramente reiterativi’, cioè una semplice ripetizione delle stesse doglianze già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sua sentenza, aveva già spiegato perché la condotta non potesse considerarsi ‘tenue’, evidenziando la sua permanenza e la prolungata compressione del bene giuridico tutelato.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e privo di un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di contestare specifici errori di diritto commessi dal giudice di secondo grado, la difesa si è limitata a riproporre la propria tesi. Questo atteggiamento equivale a chiedere alla Cassazione una ‘lettura alternativa del merito’, ossia una nuova valutazione dei fatti, compito che non le compete. La Suprema Corte, infatti, è un giudice di legittimità, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire la vicenda.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una sterile ripetizione di argomenti già sconfessati. Deve, invece, essere un atto ‘specifico’, che individui con precisione i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata e si confronti criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Proporre una diversa interpretazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche un ulteriore aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una mera ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e presentandosi come una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di una causa?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, non può fornire una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41162 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, ritenutoche il motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, per omessa applicazione dell’art. 131bis , cod. pen., non Ł consentito perchØ fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove il giudice adito rileva la permanenza della condotta offensiva della ricorrente occupante con corrispondente prolungata compressione del bene giuridico tutelato, con pregiudizio economico dell’ente proprietario), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 16088/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO