Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41045 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Acerra il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenutoche il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine rispettivamente al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 497, cod. pen., nonchØ al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 62bis e 133, cod. pen., sono entrambi non consentiti, perchØ fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici e, anzi, radicate nell’accurata disamina delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni del teste COGNOME e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza), sicchØ si risolvono quanto alla affermazione di responsabilità in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);
ritenuto che il secondo motivo, afferente, in particolare, all’omesso riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, Ł altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato anzitutto che la commisurazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice, che la esercita nei limiti di legge, cosicchØ nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.), e altresì che, con specifico riguardo alla concessione delle circostanze di cui all’art. 62bis , cod. pen., Ł sufficiente che la motivazione giudiziale faccia riferimento agli
Ord. n. sez. 16048/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove, riportandosi alle conclusioni del giudice di prime cure, la corte d’appello segnala la già avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonchØ l’insussistenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili);
ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’art. 131bis , cod. pen., non Ł consentito in sede di legittimità perchØ la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, non contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME