Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Furto con Destrezza
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo introduca nuove e specifiche critiche di legittimità alla sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato del mancato rispetto di questo principio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio, confermando che la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti non è una strategia processuale valida. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di tre persone, ritenute responsabili del reato di tentato furto aggravato. L’aggravante contestata era quella della “destrezza”, prevista dall’articolo 625, n. 4, del codice penale, che si configura quando il ladro agisce con particolare abilità per eludere la vigilanza della vittima.
La decisione del Tribunale è stata successivamente confermata, seppur con una parziale riforma, dalla Corte d’Appello di Bologna. Non soddisfatte della decisione di secondo grado, le imputate hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale in relazione, appunto, all’aggravante della destrezza. Secondo la difesa, l’azione compiuta non presentava quelle caratteristiche di abilità e astuzia richieste dalla norma.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 28179 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se la destrezza sussistesse o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile?
La ragione della decisione della Suprema Corte è tanto semplice quanto rigorosa. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso presentato era “meramente riproduttivo” di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. In altre parole, le ricorrenti non hanno sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza di appello, ma si sono limitate a ripetere le stesse argomentazioni fattuali e difensive già presentate nel grado precedente.
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Riproporre le medesime doglianze, sperando in una diversa valutazione del fatto, snatura la funzione della Cassazione e porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha implicitamente ribadito che, una volta che il giudice di merito ha vagliato una questione con una motivazione congrua, non è possibile ridiscuterla in sede di legittimità se non si evidenziano specifici vizi di legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di strutturare correttamente un ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di appello; è necessario individuare e argomentare vizi specifici che attengono alla violazione di legge o a un difetto manifesto di motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza per il ricorrente di dover sostenere non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea la necessità di una difesa tecnica qualificata che sappia distinguere le questioni di fatto, ormai cristallizzate nei gradi di merito, da quelle di pura legittimità, le uniche che possono trovare accoglimento in Cassazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto della questione (il merito), ma lo respinge per motivi procedurali. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già valutati e respinti nel precedente grado di giudizio.
Perché il ricorso per tentato furto con destrezza è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché l’unico motivo presentato, relativo alla presunta assenza di destrezza nell’azione, era una mera riproduzione delle censure già adeguatamente analizzate e disattese dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per le ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate a pagare sia le spese del procedimento sia una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME (CUI 01331P1) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(9,
Rilevato che NOME, NOME COGNOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Rimini, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del delitto di cui agli artt. 56-624, 625, n. 4, cod. pen. e condannate alla pena di giustizia;
ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano l’erronea applicazione dell’art. 625, n. 4, cod. pen., in relazione all’assenza della destrezza nell’azione compiuta, sia meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza di appello);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente