Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3532 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/08/1964
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27 novembre 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 24 luglio 2020 con cui – per quanto di specifico interesse in questa sede – NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata configurazione del fatto in delitt consumato, e non già in tentativo; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello nella quale erano state congruamente evidenziate le circostanze per cui vi era stato un autonomo impossessamento della refurtiva da parte dell’imputato (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata) – reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto di impugnazione della sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contes Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel ca esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ci solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione p quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reiter stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in se
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, relativa alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 4 della sentenz impugnata).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principi espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024