Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando un processo giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non è possibile ridiscutere i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto perché si limita a ripetere argomenti già trattati. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
I Fatti del Caso: dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due donne per il reato di tentato furto in abitazione. La loro responsabilità era stata accertata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non soddisfatte della decisione, le imputate hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I loro motivi di ricorso si concentravano su due aspetti principali: da un lato, contestavano l’affermazione della loro responsabilità penale, sostenendo un’errata applicazione della legge e vizi di motivazione della sentenza d’appello; dall’altro, criticavano il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenendolo ingiusto.
L’Analisi della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione di questa decisione risiede in un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di rivalutare le prove, ma di assicurare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno rilevato che i motivi presentati dalle ricorrenti non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, le imputate hanno riproposto le stesse difese, sperando in un esito diverso, ma senza evidenziare veri e propri errori di diritto. Questo trasforma il ricorso in una critica di merito, mascherata da vizio di legittimità, configurando così un classico caso di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato come le censure relative alla responsabilità penale fossero in realtà delle “mere doglianze in fatto”. Le ricorrenti chiedevano alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, aveva già fornito una motivazione adeguata e puntuale (pagine 6-7 della sentenza impugnata), smontando le tesi difensive.
Anche il motivo relativo alla pena è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo la sanzione, richiamando le statuizioni del primo giudice, il quale aveva chiaramente spiegato la riduzione di pena per il tentativo e i criteri di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Non sussisteva, quindi, alcun vizio di motivazione o errata applicazione della legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze significative per le ricorrenti. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva, senza possibilità di ulteriori appelli. In secondo luogo, sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione riafferma l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su solidi motivi di diritto, evitando di riproporre questioni di fatto già decise, pena l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, le critiche sollevate erano ‘doglianze in fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, che non possono essere oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Le ricorrenti sono inoltre condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non consentito dalla legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove né ricostruisce i fatti del processo. Il suo compito è quello di ‘giudice della legittimità’, ovvero controlla che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per le loro decisioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bolzano, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del delitto tentato di furto in abitazione;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali le ricorrenti denunziano l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pag. 6-7 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, in ogni caso, manifestamente infondato, posto che la Corte di merito ha fornito un’adeguata motivazione sul punto alla pag. 8 del provvedimento impugnato, richiamando quanto statuito dal primo Giudice, che aveva offerto chiara indicazione della riduzione di pena operata per l’ipotesi di delitto tentato e in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente