Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40380 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di qualificare il fatto com detenzione di stupefacenti ad uso personale, in assenza di elementi sintomatici della cessione o comunque ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche contestando il trattamento sanzionatorio applicato
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando, in modo non parcellizzato, i plurimi elementi, indicati a pag. 3 e 4 (primo tra la suddivisione in dosi davanti ad un locale con banconote di piccolo taglio), dai quali evincer detenzione a fini di spaccio della sostanza trovata indosso al ricorrente davanti al locale in stato arrestato a seguito di informazione confidenziale, anche con esclusione dell’ipotesi li alla luce del rilevante quantitativo di principio attivo dal quale risultavano ricavabili circa. Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacab questa sede.
3.11 motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena è generico in quanto la sente impugnata ha escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell’imputato e richiedono elementi favorevoli non rappresentati, sui reiterati e precedenti penali di COGNOME, tanto da rendere equa quella inflitta.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procediment ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caus d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sant. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora