Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Tentato Furto
Quando un appello in Cassazione diventa una semplice formalità destinata al fallimento? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i criteri di ammissibilità, sottolineando l’importanza di presentare critiche specifiche e non mere ripetizioni. In questo articolo, analizziamo un caso emblematico che ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese. La vicenda riguarda una condanna per tentato furto, ma i principi espressi sono applicabili a un’ampia gamma di procedimenti penali.
I Fatti: dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di tentato furto. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello di Genova, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e una critica al giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dal giudice di merito.
L’obiettivo della difesa era ottenere un annullamento della condanna, sostenendo che il fatto fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale o, in subordine, che la pena fosse stata calcolata in modo errato.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una posizione di estremo rigore formale. I giudici hanno rilevato che i due motivi presentati dalla difesa non erano altro che una riproduzione pedissequa di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse censure, senza articolare una critica specifica e puntuale contro le motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la propria decisione.
Questo approccio rende un ricorso inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato: per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso non può limitarsi a una generica doglianza. È necessario che il ricorrente si confronti direttamente con la sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto. Nel caso di specie, mancava totalmente questo confronto critico.
I giudici hanno specificato che le censure erano ‘meramente riproduttive’ e ‘non scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata’. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica. Chi intende presentare ricorso per Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente ripetere le argomentazioni già respinte. È fondamentale condurre un’analisi approfondita della sentenza di secondo grado e costruire motivi di ricorso che ne attacchino specificamente la struttura logico-giuridica. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con un aggravio di spese e la definitiva chiusura del procedimento. La decisione ribadisce la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legalità e non del fatto, ponendo un argine a ricorsi puramente dilatori o pretestuosi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre motivi di censura già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente invocare la ‘particolare tenuità del fatto’ per evitare una condanna?
No, non è sufficiente. Come dimostra il caso, se i giudici di merito hanno già valutato e motivatamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., per contestare tale decisione in Cassazione è necessario presentare una critica puntuale alla loro motivazione, non limitarsi a riproporre la richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40644 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che ne confermava la condanna per il delitto di tentato furto;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si appuntano sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. nonché sul giudizio di bilanciamento, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. seconda pagina dalla motivazione della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025