Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Ripetitivi
Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più severe nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un principio fondamentale: non si può presentare un ricorso che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica alla sentenza di secondo grado. Analizziamo il caso per comprendere meglio la portata di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente marijuana e cocaina. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva già rideterminato la pena, riducendola a dieci mesi di reclusione.
Nonostante la riduzione della pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato le sue disagiate condizioni economiche nel determinare l’entità della pena, violando così i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato principio giurisprudenziale: il ricorso in Cassazione non può essere una mera riproduzione dei motivi già presentati in appello.
Quando un motivo di ricorso è stato già esaminato e motivatamente respinto dal giudice di secondo grado, l’imputato ha l’onere di confrontarsi criticamente con le argomentazioni di quella sentenza. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze, senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello sia errata o illogica, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha osservato che le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità, a patto che siano supportate da una motivazione priva di vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva chiaramente motivato la sua decisione sulla pena. Aveva infatti tenuto conto di diversi fattori:
1. I precedenti penali dell’imputato.
2. Le modalità esecutive della condotta criminosa.
3. L’esiguità del danno e del pericolo causato.
Pur escludendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte d’Appello aveva comunque ritenuto la pena di primo grado eccessiva, riducendola in senso più favorevole all’imputato. Di fronte a questa motivazione, il ricorso si è limitato a una generica lamentela, senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Questa carenza ha portato la Cassazione a dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando non vi è assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, l’imputato viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di redigere ricorsi specifici e critici, che dialoghino con le motivazioni della sentenza impugnata, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un’inutile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che è stata quantificata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla quantità della pena?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla quantità della pena. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione del giudice sia logica, non contraddittoria e rispettosa dei criteri di legge (come l’art. 133 cod. pen.). Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 co. 2 co 73 co. 5 del d.p.r. n. 309/1990, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana cocaina pura a fini di spaccio.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine ai c di cui all’art. 133 cod. pen., non avendo il giudice a quo considerato le disagiate condiz economiche dell’imputato.
Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giurid e che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospe con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamen con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/201 – dep. 24/06/2019, Rv. 27697001).
Nel caso di specie, il giudice a quo, nel determinare il trattamento sanzionatorio alla str dei parametri indicati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., ha fatto richiamo ai precedenti pe da cui è gravato il ricorrente, alle le modalità esecutive della condotta e all’esiguità del d del pericolo arrecato al bene giuridico tutelato e, pur escludendo la particolare tenuità dell’ quale causa di non punibilità, ha tuttavia rideterminato la pena inflitta in senso più favor ritenendo quella comminata dal primo giudice eccessiva e sproporzionata.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il consigliere estensore
Il ‘Presidente