Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando l’Appello è Generico o Ripetitivo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice terza possibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i requisiti di specificità necessari, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano o troppo generici o una mera ripetizione di quanto già discusso in Appello. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i paletti procedurali e le conseguenze di un’impugnazione non fondata.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due persone condannate in primo grado e in appello per concorso in furto pluriaggravato. La Corte di Appello di Genova aveva confermato la responsabilità penale, rideterminando unicamente l’entità della pena. Insoddisfatti della decisione, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali.
I Motivi del Ricorso: Perché è stato considerato inammissibile?
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su due motivi specifici, entrambi però respinti dalla Suprema Corte.
La mancata rinnovazione dell’istruttoria
Il primo motivo criticava la Corte d’Appello per non aver riaperto l’istruttoria dibattimentale al fine di sentire la testimonianza della persona offesa. Secondo la difesa, questa omissione violava precise norme del codice di procedura penale. Tuttavia, la richiesta non spiegava perché tale testimonianza sarebbe stata decisiva per un esito diverso del processo.
La mancata riqualificazione del reato
Con il secondo motivo, gli imputati chiedevano alla Cassazione di riconsiderare i fatti e di riqualificare il reato da consumato a tentato. Anche in questo caso, però, l’argomentazione non introduceva nuovi elementi di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse obiezioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara lezione sui limiti del giudizio di legittimità.
Sul primo punto, la Corte ha definito il motivo come ‘generico’. Non è sufficiente lamentare la mancata assunzione di una prova; è necessario dimostrare la sua ‘decisività’. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già logicamente spiegato perché la testimonianza della vittima sarebbe stata ‘superflua’, non potendo aggiungere nulla di rilevante rispetto a quanto già dichiarato dalle Forze dell’Ordine. Un ricorso che non si confronta con questa motivazione, limitandosi a denunciare una violazione astratta, è destinato all’insuccesso.
Sul secondo punto, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e decise nei gradi precedenti. Un ricorso che consiste nella ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello è, per definizione, inammissibile. La Cassazione valuta la corretta applicazione della legge, non riconsidera le prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e ben argomentati. Non può essere un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti né una semplice ripetizione delle difese precedenti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico, a sottolineare l’importanza di un uso consapevole e appropriato degli strumenti di impugnazione.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non illustra la decisività dell’atto processuale richiesto e omesso, come la deposizione di un testimone. Il ricorrente deve spiegare perché quella specifica prova avrebbe potuto cambiare l’esito del giudizio.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, il ricorso in Cassazione non è ammissibile se si risolve in una ‘pedissequa reiterazione’ (una mera ripetizione) di doglianze già dedotte in appello e puntualmente respinte dalla Corte di merito con motivazioni adeguate.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame nel merito del ricorso. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte in modo non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37319 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VIGNOLA il DATA_NASCITA NOME CONCETTA nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte della Corte di Appello, lamentando, in particolare, la violazione dei divieti di cui agli artt. 195 comma 4 e 499 cod. proc. pen. ed eccependo la mancata escussione della persona offesa, è generico, poiché non illustra la decisività di quella deposizione (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). La Corte di merito correttamente chiariva come la persona offesa non avrebbe potuto riferire più delle Forze dell’Ordine e, pertanto, la sua deposizione risultava superflua;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell’ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha argomentato in conformità alla giurisprudenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente