Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Ripetere gli Stessi Motivi Non Funziona
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale presentare argomenti solidi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una lezione cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di un atto che si limita a riproporre le stesse lamentele già respinte nei gradi precedenti. Questo caso, riguardante una condanna per guida in stato di ebbrezza, illustra perfettamente perché la specificità e la novità delle censure siano requisiti indispensabili per sperare in un esito favorevole.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di un automobilista, ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada.
Successivamente, la Corte d’Appello di Palermo, pur confermando la colpevolezza dell’imputato, ha parzialmente riformato la sentenza, escludendo un’aggravante e riducendo la pena inflitta. Non soddisfatto della decisione, l’automobilista ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: un’Analisi del Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali motivi di doglianza:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava la violazione di legge per non aver applicato l’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto essere considerato talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
2. Vizio di motivazione: Si contestava l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della Corte d’Appello sia nell’escludere la tenuità del fatto, sia nel negare la concessione delle attenuanti generiche.
A prima vista, questi potrebbero sembrare motivi validi. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un difetto fatale nella loro formulazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale, evidenziando come l’atto di impugnazione non rispettasse i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una mera riproduzione delle stesse censure già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso si limitava a ripetere le argomentazioni, senza articolare un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, l’atto di ricorso non spiegava perché la motivazione dei giudici d’appello fosse sbagliata, ma si limitava a riaffermare una tesi già bocciata.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un secondo vizio procedurale: la questione relativa al diniego delle attenuanti generiche non era stata nemmeno sollevata con l’atto di appello. Questo significa che la censura veniva proposta per la prima volta in Cassazione, in violazione del principio secondo cui i motivi di impugnazione devono essere presentati gradualmente nei vari stadi del processo.
Infine, i giudici hanno ribadito che la valutazione sul trattamento sanzionatorio (inclusa la concessione delle attenuanti) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o arbitraria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza offre un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un processo penale: il ricorso in Cassazione non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, che si confrontino punto per punto con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Un ricorso ‘fotocopia’ di precedenti atti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla corte precedente, senza articolare un confronto specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede in caso di ricorso inammissibile?
La conseguenza di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma a due condizioni. Primo, la questione deve essere stata sollevata anche nell’atto di appello. Secondo, si può contestare solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o arbitraria, poiché la decisione rientra nella sua discrezionalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30125 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 12/05/2021 dal Tribunale di Palermo per avere escluso l’aggravante di cui all’art 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha ridotto la pena allo stesso inflitta, confermando la dichiarazione di colpevolezza per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), in relazione al comma 7, medesimo decreto (commesso in Trappeto, il 30/08/2017).
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferiment all’esclusione della tenuità del fatto e alla mancata concessione dell attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 5, 6 e 7 sent. imp.), con il supp di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non artico alcuno specifico confronto;
Considerato, inoltre, che il motivo con cui si lamenta il diniego delle attenuanti generiche non è stato dedotto con l’atto di appello e che, comunque, non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutt di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (foglio 8). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei princip informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle annmergle.
Così deciso il 17 aprile 2024 DEPOSITATA