Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando un ricorso in Cassazione viene respinto senza nemmeno entrare nel merito? Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile per un reato caratterizzato da violenza oppositiva, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In particolare, la difesa lamentava una lettura errata delle emergenze processuali, come le annotazioni di polizia giudiziaria e il referto del pronto soccorso, che a suo dire non avrebbero supportato la tesi accusatoria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno esaminato gli atti e concluso che i motivi di ricorso non presentavano alcun profilo di novità o di critica specifica contro la logicità della sentenza impugnata. Al contrario, si trattava di una semplice riproposizione delle medesime doglianze difensive già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Ricorso inammissibile: le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e rigorosa. Il punto centrale è che il ricorso era meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti con argomenti giuridicamente corretti e coerenti. I giudici hanno specificato che le argomentazioni difensive erano generiche e non riuscivano a far emergere un ‘travisamento probatorio’, ovvero un errore palese e decisivo nella lettura delle prove. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva fornito una lettura logica e non smentita delle prove raccolte, inclusa l’annotazione di polizia giudiziaria e il referto clinico, che attestavano la violenza oppositiva dell’imputato. Proporre nuovamente le stesse critiche senza indicare un vizio di legittimità specifico trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche che colpiscano la logicità della motivazione o la corretta applicazione delle norme giuridiche. Un ricorso inammissibile perché ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito: il giudizio di legittimità è un rimedio straordinario, da attivare solo in presenza di vizi ben definiti e non per rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto meramente riproduttivo di motivi di critica già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito, senza presentare nuovi e specifici argomenti di diritto o evidenziare chiari errori nella valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve dimostrare un ricorso in Cassazione per non essere considerato una semplice ripetizione?
Un ricorso in Cassazione deve articolare critiche specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge) o vizi di motivazione (come illogicità manifeste o travisamenti probatori), e non limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già discusse nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che’ il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite secondo una lettura non smentita dai rilievi difensivi ( che non danno corpo travisamenti probatori puntualmente articolati) avuto riguardo alla violenza oppositi concretata dalla condotta materiale ascritta al ricorrente ( attestata dalla annotazione di confortata dal referto clinico di pronto soccorso conformente richiamato dai giudici del merit rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.