Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove i fatti vengono riesaminati. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ossia di controllore della corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se si limita a riproporre argomenti già vagliati. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti e i requisiti di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per un reato contro il patrimonio, confermata anche dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi: un presunto vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti (ricondotti all’art. 628 del codice penale, ovvero rapina) e una critica al giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che meritano di essere approfonditi.
Primo Motivo: La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di doglianza è stato giudicato “indeducibile”. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano infatti ampiamente motivato sulla natura violenta e minacciosa della condotta, elementi costitutivi del reato contestato. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziando un errore di diritto, non limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive. In assenza di questa critica mirata, il motivo è considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Secondo Motivo: La Discrezionalità nel Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La contestazione riguardava il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, che il giudice di merito aveva ritenuto equivalenti. La Cassazione ha ribadito che questa valutazione è tipicamente discrezionale e rientra nel “giudizio di merito”, che sfugge al controllo di legittimità. La Suprema Corte può intervenire solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, eventualità esclusa nel caso di specie. La motivazione della Corte d’Appello, che ha ritenuto l’equivalenza delle circostanze come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena, è stata considerata sufficiente e, pertanto, non censurabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha concluso che il ricorso inammissibile non adempiva alla sua funzione tipica. Un ricorso per Cassazione non può essere un pretesto per ottenere un nuovo esame dei fatti. Deve, invece, individuare precisi vizi di legittimità nella sentenza impugnata, attraverso una critica argomentata e specifica. La semplice riproposizione dei motivi d’appello rende l’atto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità. Allo stesso modo, le valutazioni discrezionali del giudice di merito, se sorrette da una motivazione logica e coerente, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità. Le conclusioni dei giudici di merito, essendo ragionate e argomentate, sono state definite “incensurabili”.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede specificità e pertinenza. Non è una terza istanza di merito. Chi intende percorrere questa strada deve formulare censure che attengano a veri e propri errori di diritto o a vizi logici manifesti della motivazione, non a una diversa interpretazione dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitiva cristallizzazione della condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di regola non è possibile. La comparazione tra circostanze opposte è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, ma non per una diversa valutazione nel merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26062 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, preso atto che è stata inviata memoria che tuttavia deve reputarsi tardiva in quanto pervenuta il giorno anteriore all’udienza, alle ore 17.50 (cfr. comunicazione EMAIL);
ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi argomenti esposti a p. 5 in ordine alla natura violenta e minacciosa della condotta dalle quali risultano sussistenti gli elementi di cui all’art. 628 cod. pen.), dovendosi gli stes considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano p. 5 e 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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