Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del suo intervento. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato quando si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza evidenziare vizi di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha presentato una serie di motivi a sostegno della sua richiesta, cercando di mettere in discussione l’affermazione della sua responsabilità penale così come era stata accertata nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che l’impugnazione proposta non aveva i requisiti per essere esaminata nel merito.
La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che le censure mosse dall’imputato non erano altro che una pedissequa ripetizione delle doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, aveva già fornito risposte adeguate e logicamente coerenti a tali argomenti, con motivazioni immuni da vizi di legittimità.
In sostanza, il ricorso non evidenziava errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma mirava a sollecitare una “non consentita rivalutazione degli elementi probatori”. La Cassazione ha ribadito, ancora una volta, di non essere un “terzo giudice del fatto”: il suo compito non è quello di riesaminare le prove per fornire una nuova ricostruzione della vicenda, ma unicamente di verificare la correttezza giuridica del percorso decisionale seguito dai giudici di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza è un importante monito sull’uso corretto dello strumento del ricorso per Cassazione. Proporre un’impugnazione che si limiti a ripresentare le stesse questioni di fatto già decise, senza individuare specifici errori di diritto, si traduce non solo in un ricorso inammissibile, ma anche in conseguenze economiche negative per il ricorrente.
La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su solidi motivi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione), evitando di trasformarlo in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, che l’ordinamento processuale italiano non prevede.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi di legittimità, ma cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della causa?
Significa che la Cassazione non può rivalutare le prove (es. testimonianze, documenti) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro. Il suo compito è solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono reiterative di doglianze già disattese dalla Corte di appello con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (vedi pagina quattro della sentenza impugnata) e sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione egli elementi probatori;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024