Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni de Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21/11/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord con la quale COGNOME NOME e NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto in concorso (art. 648 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, COGNOME e COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Nell’interesse della sola NOME: vizio della motivazione perché illogica; la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità della ricorrente per il delitto di ricettazione rispetto a mobilio provento di furto solo in considerazione della circostanza che questo mobilio fosse destinato ad arredare l’abitazione di sua proprietà e quindi si era affermato che la ricorrente di fatto aveva condiviso la scelta del convivente, che aveva ammesso l’acquisto di tali beni presso un rigattiere. La motivazione adottata dalla Corte di appello in realtà motivava in maniera manifestamente illogica quanto alla affermata ricorrenza di una vera e propria partecipazione all’altrui acquisto. Non era necessario che la stessa si discolpasse in qualche modo come affermato dalla Corte di appello, perché si era da sempre dichiarata estranea all’acquisto.
2.2. GLYPH Nell’interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen.; la Corte di appello non ha correttamente applicato la legge penale nel respingere la richiesta di derubricazione del fatto ritenendo ricorrente il dolo eventuale solo sulla base della qualità e caratteristiche dei beni provento di furto, per come affermati senza alcun elemento di riscontro o perizia. Non risulta in alcun modo certo che i ricorrenti avessero conoscenza del valore e dell’epoca del mobilio.
Il Procuratore generale ha chiesto i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
I ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso
per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).
4.1. GLYPH Il primo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata, con particolare riferimento alla portata della azione, alle sue caratteristiche ed alla chiara connotazione dell’elemento soggettivo, anche tenuto conto delle inequivoche dichiarazioni della persona offesa e degli accertamenti posti in essere in fase di indagine pag. 3 e seguenti), con motivo che si caratterizzava per evidente genericità sul punto già in fase di appello, come correttamente evidenziato in motivazione dalla Corte di appello.
Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla base delle univoche emergenze istruttorie (pag. 3 e seg.) ed attesa la genericità del motivo quanto alla richiesta derubricazione, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dai ricorrenti, già in sede di appello, a carattere dimostrativo della diversa connotazione della condotta imputata (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, NOME, Rv. 285313-01).
I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 12 aprile 2024.