Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza n. 22736/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per legittimità, ribadendo un principio fondamentale: non è possibile ottenere un terzo grado di giudizio semplicemente riproponendo le stesse questioni. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non solleva nuove questioni di diritto, ma si limita a replicare argomenti già esaminati e respinti.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della sentenza di secondo grado.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’analizzare il caso, ha immediatamente rilevato una criticità fatale nell’impostazione del ricorso. I motivi presentati non erano altro che una riproduzione delle censure già avanzate nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva già esaminato attentamente tali punti, respingendoli con argomentazioni giuridiche corrette e complete, come si evinceva dalla motivazione della sentenza impugnata.
La Cassazione ha sottolineato che il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti o a valutare nuovamente le decisioni discrezionali del giudice di merito, a meno che non emerga un vizio logico o un errore di diritto palese. Riproporre le medesime questioni senza indicare specifici errori giuridici nella decisione precedente trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione sul merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. Questo rende, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi dedotti non fossero consentiti dalla legge in sede di Cassazione. Le doglianze erano ‘riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto nella sentenza d’appello, ma ha solo manifestato il proprio dissenso rispetto a una valutazione già compiuta in modo giuridicamente ineccepibile. La Corte ha quindi proceduto a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È indispensabile che l’atto di impugnazione si concentri sull’individuazione di precisi vizi di legittimità della sentenza impugnata (come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto di motivazione) e non sulla semplice riproposizione di argomenti fattuali o di merito. La decisione funge da monito: i ricorsi meramente ripetitivi o dilatori non solo non hanno possibilità di successo, ma comportano anche conseguenze economiche significative per il proponente. Per una difesa efficace, è essenziale strutturare il ricorso su critiche mirate e pertinenti alla funzione della Corte di Cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Secondo questa ordinanza, ciò accade quando ci si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice precedente, senza sollevare nuovi vizi di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente non essere d’accordo con la decisione del giudice d’appello per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. È necessario individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, non basta ripresentare le stesse argomentazioni già respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 159 – R.G. n. 1468/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; e sul diniego di attenuanti generiche);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.