Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rigiudica i Fatti
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del suo intervento. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo di legittimità. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto quando si limita a ripetere argomenti già discussi, senza sollevare reali vizi di legge. Questo principio è cruciale per garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario.
I Fatti del Processo
Nel caso di specie, un’imputata era stata condannata nei primi due gradi di giudizio. La sua responsabilità era stata accertata sulla base di un insieme di prove convergenti, definito dai giudici un “mosaico della responsabilità”. Tra gli elementi chiave vi erano le immagini delle telecamere di sicurezza, la presenza di un veicolo, in uso anche all’imputata, in prossimità del luogo del fatto e in un orario compatibile, e la sua presenza accertata all’interno di quella stessa vettura insieme a un coimputato, a conferma di un uso condiviso.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Nonostante la solidità del quadro probatorio delineato dalla Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti sono stati giudicati puramente reiterativi. In altre parole, la difesa non ha evidenziato errori di diritto, contraddizioni o palesi illogicità nel ragionamento della Corte territoriale, ma ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove. Questo tentativo si scontra con i principi fondamentali del processo, che riservano la valutazione del merito ai giudici di primo e secondo grado. La proposizione di un ricorso inammissibile per questi motivi porta a una dichiarazione di inammissibilità d’ufficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha chiarito in modo inequivocabile la sua posizione. I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano semplicemente una riproposizione di “doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato”. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di prefigurare una “rivalutazione delle fonti probatorie” o una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Un tale approccio confligge con i principi processuali che assegnano al giudice di merito la valutazione del fatto. Il giudizio di legittimità può sindacare tale valutazione solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati. I giudici d’appello, infatti, avevano “puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive”, componendo il quadro accusatorio sulla base di elementi concreti e coerenti.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta due conseguenze significative per la ricorrente: in primo luogo, la condanna decisa dalla Corte d’Appello diventa definitiva; in secondo luogo, viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già discussi e respinti nelle fasi precedenti del processo e miravano a una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata non sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica. Non riesamina i fatti del caso come farebbe un tribunale di merito.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
La persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la successiva memoria;
ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze g formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato;
che, in particolare, tali doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fo probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diver quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processua ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabil questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivaziona che, invero, i giudici dell’appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tes difensive ricomponendo, in base a plurimi elementi (le immagini delle telecamere di sicurezza, la presenza della vettura in uso anche all’imputata in prossimità del luogo ove prelievo è stato fatto in orario compatibile, la constatata presenza dell’imputata assieme coimputato nella vettura predetta, a conferma dell’uso promiscuo -si vedano, in particolare pag. 8 e 9) il mosaico della responsabilità dell’imputata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.