Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione degli artt. 126, 544 e 546 cod. proc. pen., 54 disp. att. e 13 della legge 113/2021 conseguente al fatto che la minuta della sentenza impugnata risulta redatta con la collaborazione di un funzionario dell’ufficio per il processo, è manifestamente infondato; il ricorrente non si confronta, infatti, con il principio di diritto secondo cui la sentenza sottoscritta dal presidente del collegio e dall’estensore è interamente attribuibile al collegio stesso, anche se la minuta risulta materialmente redatta da altro soggetto che collabora con il giudice procedente in considerazione della natura strettamente strumentale della minuta (Sez. 3, n. 9510 del 10/02/2005, COGNOME, Rv. 231874 – 01 in tema di minuta redatta da un uditore giudiziario);
considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di truffa e sostituzione di persona, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico e non consentito in sede di legittimità;
La doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità. Il Collegio intende ribadire, i proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga
irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al crit adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata);
La censura relativa alla mancata esclusione della recidiva non è consentita quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in ogni caso l’applica della recidiva è basata su motivazione sintetica ma priva di illogicità manifes quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha corretta valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti in essere nel tempo dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolos ingravescente (vedi pag. 10 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Cop.sfglirtstensore
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