Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Rapina Improprìa
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. È fondamentale formulare una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, con l’ordinanza in esame, che ha posto fine al tentativo di un imputato di ribaltare una condanna per rapina impropria.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di rapina impropria. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di appello sollevato riguardava una presunta ‘manifesta illogicità’ della motivazione della sentenza di secondo grado, in relazione all’applicazione delle norme sulla valutazione della prova nel processo penale.
La Difesa dell’Imputato
L’atto di ricorso si concentrava sulla tesi che il giudice di merito avesse errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove a carico. Tuttavia, come vedremo, questa linea difensiva non è stata ritenuta idonea a superare il vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e rigettate dal giudice d’appello. I giudici hanno sottolineato che il motivo presentato era ‘indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito’.
In altre parole, il ricorrente non ha svolto una ‘specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata’. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, motivato in modo pertinente e logico la sua decisione sulla responsabilità dell’imputato, in particolare a pagina 3 della sentenza di secondo grado. Mancando una critica puntuale a quelle specifiche motivazioni, il ricorso si è rivelato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni fattuali. È, invece, una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un ricorso efficace deve individuare con precisione i vizi della decisione di appello e argomentare in modo specifico perché essa sarebbe errata in diritto o manifestamente illogica. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti in appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una mera riproduzione di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza essere accompagnato da una specifica analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quale era l’argomento principale del ricorso?
L’unico motivo di ricorso contestava la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado, in relazione agli articoli 187 e 192, comma 2, del codice di procedura penale, che riguardano l’oggetto e la valutazione della prova.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 187 e 192 comma 2 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in punto di responsabilità per la contestata rapina impropria);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Consigliere
Il GLYPH sidente