Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Reiterativi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale presentare argomentazioni nuove e specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta della mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questo principio è cruciale per l’efficienza del sistema giudiziario e per garantire che il giudizio di legittimità si concentri sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina in concorso, aggravata dall’uso di armi. L’imputato, già condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidando la sua difesa a tre principali motivi di doglianza:
1. Una critica al giudizio di responsabilità, contestando le prove a suo carico.
2. La contestazione dell’applicazione della recidiva, ritenuta ingiustificata.
3. La mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il valore dei beni sottratti fosse esiguo.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare elementi già ampiamente discussi e decisi dal giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già proposte e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. In questo caso, i giudici hanno rilevato che tutti e tre i motivi sollevati non erano altro che una pedissequa riproposizione delle doglianze già puntualmente disattese dalla Corte d’Appello.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso, evidenziandone la natura puramente ripetitiva. In primo luogo, riguardo alla responsabilità penale, la Cassazione ha richiamato le pagine della sentenza d’appello in cui il compendio probatorio era stato analizzato in modo corretto e giuridicamente fondato. Non sono stati introdotti nuovi elementi o vizi logici tali da giustificare un riesame.
In secondo luogo, per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha confermato la correttezza della decisione del giudice di merito. L’applicazione della recidiva reiterata e specifica era ampiamente motivata dai numerosi precedenti penali dell’imputato e dalla sua marcata inclinazione a delinquere, elementi che delineavano un profilo di pericolosità sociale.
Infine, anche la richiesta di applicazione dell’attenuante per la speciale tenuità del danno è stata giudicata infondata. La Corte ha sottolineato che il valore dei preziosi sottratti non era affatto trascurabile, giustificando così il mancato riconoscimento del beneficio.
Di conseguenza, la totale assenza di novità nelle argomentazioni ha reso il ricorso inammissibile. Oltre al rigetto, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse difese già respinte equivale a chiedere alla Suprema Corte di fare ciò che non le compete. La dichiarazione di inammissibilità e la conseguente condanna a una sanzione pecuniaria servono da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, con argomentazioni pertinenti e innovative, per non appesantire inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati erano una mera ripetizione di doglianze già proposte e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici argomenti di critica alla sentenza impugnata.
Quali erano i principali punti contestati dall’imputato?
L’imputato contestava tre aspetti della sentenza di condanna: il giudizio sulla sua responsabilità per il reato di rapina, l’applicazione della recidiva e la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
Qual è stata la conseguenza economica della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLE FRATTE NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che i tre motivi di ricorso che deducono il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e co. 3 nr. 1 cod. pen., all’applicazione della recidiva, nonché all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, nr. 4 cod. pen., sono tutti reiterativi di doglianze già proposte innanzi al giudice di merito e in quella sede puntualmente disattese sulla base di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a sostegno dell’imputazione a carico del ricorrente del reato di rapina; pag. 5 sulla ritenuta applicabilità della recidiva reiterata specifica, stanti i numerosi precedenti penali e l’inclinazione a delinquere che caratterizza il profilo del ricorrente, nonché pagg. 4-5 relativamente al mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno giustificato dal non trascurabile valore dei preziosi sottratti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.