Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni: è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice fotocopia di quanto già discusso e respinto nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una mera riproposizione di quelli d’appello, senza una critica mirata alla sentenza impugnata.
Il Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due motivi principali di ricorso in Cassazione. In primo luogo, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che mancassero adeguati riscontri probatori. In secondo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto come estorsione (art. 629 c.p.), chiedendo che fosse ricondotto al meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su un concetto chiave del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’appellante si era limitato a una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso è considerato non specifico, ma solo apparente, perché omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di muovere una critica argomentata e precisa contro la logica e le conclusioni giuridiche della sentenza che si intende impugnare.
La Valutazione della Prova e la Credibilità della Vittima
Per quanto riguarda la presunta inattendibilità della persona offesa, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva dimostrato come le presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della vittima fossero state ampiamente superate dal contenuto delle registrazioni di conversazioni avute con l’imputato. Queste registrazioni costituivano un riscontro oggettivo che confermava la versione della parte offesa.
Estorsione vs. Esercizio Arbitrario: La Mancata Riqualificazione
Anche il secondo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato ritenuto infondato per le stesse ragioni. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché il fatto non potesse essere considerato un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La motivazione si basava sull’infondatezza delle pretese di versamento di denaro da parte del ricorrente. Per configurare il reato di cui all’art. 393 c.p., è necessario che il soggetto agisca per esercitare un diritto che, almeno in astratto, potrebbe spettargli. In questo caso, i giudici di merito avevano accertato l’inesistenza di tale diritto, giustificando così la più grave accusa di estorsione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere il merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorrente si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già valutate, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella decisione del giudice d’appello, il suo ricorso è destinato all’inammissibilità. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse ben motivata, coerente e logicamente argomentata sia sulla ricostruzione dei fatti sia sulla qualificazione giuridica, rendendo così il ricorso un tentativo sterile di rivalutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere chirurgico. Non può essere una generica lamentela o una riproposizione di vecchie tesi. È necessario identificare con precisione i punti deboli della sentenza d’appello, che siano essi errori nell’interpretazione di una norma (violazione di legge) o palesi illogicità nel ragionamento del giudice (vizio di motivazione). In assenza di una critica specifica e argomentata, il rischio concreto è quello di una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Come ha giustificato la Corte la condanna per estorsione anziché per esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la riqualificazione del reato in esercizio arbitrario, poiché le pretese di denaro avanzate dal ricorrente erano state ritenute del tutto infondate.
Quale valore hanno avuto le registrazioni delle conversazioni nel processo?
Le registrazioni sono state decisive perché il loro contenuto ha permesso di superare le presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa, fornendo un riscontro oggettivo e confermando la sua attendibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36784 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CELLAMARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il vizio integrale di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa per mancanza di riscontri, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi del primo motivo in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen. in luogo di quello di cui all’a 393 cod. pen., per mancata riqualificazione del fatto addebitato al ricorrente;
che la corte di merito ha però adeguatamente motivato in relazione ad entrambe le questioni con argomentazioni coerenti ed esenti da vizi logici (si vedano in particolare le pagine 8-10 della sentenza impugnata, ove il giudice di merito dà prova che le presunte contraddizioni della persona offesa possono ritenersi abbondantemente superate dai contenuti trascritti della registrazione delle conversazioni tenute con il ricorrente; e pagina 11 della medesima sentenza ove il diniego di riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 393 cod. pen viene giustificato dall’infondatezza delle pretese di versamento di denaro da parte del ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.