Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si sta iniziando un nuovo processo. Il ricorso in Cassazione non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Se un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in Appello, il rischio concreto è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di sostituzione di persona, si era visto parzialmente riformare la sentenza in Appello, con l’esclusione della recidiva e una conseguente riduzione della pena. Non soddisfatto, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due punti specifici, già sollevati e rigettati dalla Corte d’Appello:
1. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità: L’imputato sosteneva che il suo caso rientrasse nell’ambito della “particolare tenuità del fatto” prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Mancata applicazione dell’attenuante del risarcimento: Si lamentava del fatto che non gli fosse stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., per aver, a suo dire, integralmente risarcito il danno alla parte civile.
Il problema centrale, come evidenziato dalla Cassazione, era che entrambi i motivi erano una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e motivate dalla Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., i giudici hanno rilevato che il ricorso era una “pedissequa reiterazione” delle censure già dedotte in appello. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego del beneficio, evidenziando la sussistenza della “abitualità” della condotta, un elemento che per legge osta all’applicazione della particolare tenuità del fatto. Il ricorso in Cassazione non criticava il ragionamento giuridico della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre la stessa richiesta.
Anche il secondo motivo ha subito la stessa sorte. La richiesta di applicazione dell’attenuante per avvenuto risarcimento è stata giudicata inammissibile perché riproduttiva di doglianze già respinte. La Corte ha chiarito un punto cruciale: la revoca della costituzione di parte civile non è di per sé prova di un integrale risarcimento. L’imputato non aveva fornito alcuna prova concreta a sostegno della sua affermazione, né sull’effettivo pagamento né sulla sua congruità. Il verbale citato attestava solo la revoca della costituzione, non il motivo dietro di essa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di rivedere nel merito le decisioni dei giudici precedenti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non coglie questa distinzione e che tenta di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Per avere successo in Cassazione, è necessario formulare critiche specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici nella motivazione, e non semplicemente sperare in una nuova valutazione del caso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica argomentata e specifica contro i profili di illegittimità della sentenza impugnata.
La revoca della costituzione di parte civile dimostra automaticamente l’avvenuto risarcimento del danno?
No. La Corte chiarisce che la revoca della costituzione di parte civile non costituisce di per sé prova dell’integrale risarcimento del danno. È onere dell’imputato fornire prove concrete che attestino sia l’avvenuto pagamento sia la sua congruità a coprire l’intero danno.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte d’Appello aveva motivato la sua esclusione sulla base della sussistenza della “condotta abituale” dell’imputato. L’abitualità del comportamento è una delle cause ostative previste dalla legge per il riconoscimento di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36740 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, escludendo la recidiva e conseguentemente riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denunzia l’inosservanza delle norme penali per l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, in particolare considerato che la Corte di appello ha motivato la sussistenza dell’abitualità della condotta in base ai fatti accertati nel presente processo (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. – èlpindeducibile, in quanto riproduttivo di censure già respinte dalla Corte di merito, che dà conto dell’omessa allegazione di prove a sostegno dell’asserito risarcimento (e della sua relativa misura) a favore della parte civile; che nel verbale citato dal ricorrente si attesta unicamente la revoca di costituzione di parte civile e non anche l’asserito integrale risarcimento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08 ottobre 2025.