Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre, tramite il difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Torino il 10 marzo 2023 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Novara il 6 giugno 2022 ha condannato lo stesso alla pena di un anno di arresto ed 4000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), comma 2-bis, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere circolato, di notte, alla guida dell’autovettura, di proprietà di COGNOME NOME, in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale (fatto commesso in Borgomanero l’1.2. 2019).
Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (ai sensi dell’art. 354 comma 3, cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen.)
Il ricorso é inammissibile in quanto reiterativo di analoga doglianza proposta nell’atto di appello su cui la Corte territoriale si é compiutamente pronunciata.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
A riguardo la sentenza impugnata ha chiarito che il NOME é stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore e dell’utilizzo dei prelievi delle urine del sangue, tanto da aver sottoscritto il verbale di accertamenti urgenti né comunque ha mai provato di aver manifestato il proprio dissenso.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente si limita, i buona sostanza, ad invocare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma inammissibilmente, poiché, così agendo, si trasformerebbero la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024