Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE) nato il 23/03/1972
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all’imputato, non è consentito in questa sede, perché non è connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen., in quanto fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo così gli stessi di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, i giudici di appello hanno fornito una motivazione congrua ed esente da vizi riconducibili all’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a sostegno della ritenuta integrazione da parte del ricorrente di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ex art. 648 cod. pen. lui ascritto, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag.4 della impugnata sentenza);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, dovendosi a tal proposito sottolineare, da un lato, come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in esame può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), valorizzando in quest’ottica anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269); e dall’altro lato, come il giudice di appello non sia tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi omettendo, dunque, un effettivo confronto con quanto statuito sul punto nella sentenza di primo grado -, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 29/10/2024