Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione precedente; è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio logico nella sentenza impugnata. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti, senza una critica mirata. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso nel nostro ordinamento.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si basavano su un presunto vizio motivazionale e sull’erronea applicazione di diverse norme del codice penale, tra cui quelle relative all’invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), allo stato di necessità (art. 54 c.p.) e ai criteri per la commisurazione della pena (art. 133 c.p.). In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione dei fatti e l’applicazione delle norme già operate nei gradi di merito, riproponendo le medesime tesi difensive.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle singole questioni sollevate (lo stato di necessità, la pena per il reato permanente, etc.), poiché rileva un vizio preliminare che ne impedisce l’esame. Il problema risiede nella struttura stessa del ricorso: esso era meramente “riproduttivo” dei motivi già presentati e correttamente disattesi dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha chiarito che un ricorso per essere ammissibile non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni precedenti. È indispensabile che l’atto contenga una “specifica critica analisi” delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente deve:
1. Analizzare la motivazione della sentenza d’appello.
2. Individuare i passaggi logico-giuridici che ritiene errati.
3. Spiegare perché tali passaggi sono viziati.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a ripresentare le sue ragioni, ignorando completamente le risposte giuridiche già fornite dal giudice di merito. La Corte d’Appello, ad esempio, aveva già spiegato in modo argomentato perché non sussistesse lo stato di necessità e perché il regime sanzionatorio applicato fosse corretto. Il ricorso non ha contestato queste specifiche argomentazioni, rendendosi così sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti una terza volta, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Le implicazioni pratiche sono significative:
* Necessità di un ricorso critico: Gli avvocati devono redigere ricorsi che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni, anziché limitarsi a ripetere le proprie.
* Deterrente contro ricorsi futili: La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di appelli privi dei requisiti minimi di specificità, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
In definitiva, per accedere al giudizio di Cassazione, non basta avere torto o ragione; è fondamentale saperlo dimostrare attaccando in modo puntuale e pertinente le fondamenta logico-giuridiche della decisione che si intende rovesciare.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per essere ‘riproduttivo’?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure e argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza presentare una critica specifica e analitica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è scandito da ‘specifica critica analisi’?
Significa che l’appellante non ha analizzato in modo puntuale le ragioni della decisione del giudice precedente per evidenziarne i presunti errori giuridici o logici. Invece, si è limitato a ripetere le proprie tesi difensive, ignorando le motivazioni della sentenza che contesta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso ritenuto non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME; letta la memoria depositata;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 633, 639 bis, 54, 164 comma primo e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi dell argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata a proposito dell’insussistenza dello stato di necessità, del regime applicativo della pena in caso di reato permanente e dei doppi benefici non concesidibili);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2-( . 24 Così deciso in Roma, i1/23/01/2024,?
Il Consigliere Estensore