Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, la forma e la sostanza dei motivi sono cruciali. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme, poiché impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti in appello conduca inevitabilmente a questa declaratoria, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici e toccavano diversi aspetti giuridici: dalla violazione di norme del codice penale relative allo stato di necessità e alla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), fino a presunti vizi procedurali. In sostanza, la difesa contestava la valutazione dei fatti e l’applicazione della legge operate dai giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due importanti conseguenze per la ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Inoltre, la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile (la vittima del reato), poiché la memoria presentata da quest’ultima è stata ritenuta priva di argomentazioni valide e, di fatto, inutile ai fini della decisione.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i Giudici Supremi hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di un elemento fondamentale: la “specifica critica analisi” delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
In altre parole, la ricorrente non ha spiegato perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse errato in diritto, ma si è limitata a ripresentare le proprie tesi, come se la Cassazione fosse un terzo grado di giudizio sui fatti. La Suprema Corte, invece, è un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione. Un ricorso che ignora questo principio e si limita a ripetere argomenti già disattesi è, per sua natura, ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale. Presentare un ricorso per Cassazione richiede un approccio tecnico e mirato. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione e argomentarli in modo puntuale, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Agire diversamente, presentando un’impugnazione generica o ripetitiva, non solo è inefficace, ma espone il cliente a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso erano una mera riproduzione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La parte civile ha ottenuto il rimborso delle proprie spese legali?
No, la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile perché la memoria da essa depositata era priva di motivi e non ha fornito un contributo valido al processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 54 – 633, 639 bis, 131 bis, 163 cod. pen. e artt. 194 comma 3 – 195 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica criti analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolar modo, pag. 5 della sentenza impugnata, anche in relazione all’excursus delle notifiche degli atti processuali ai fini della prova della permanenza e l consequenziale inesistenza dello stato di necessità e della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e della sospensione condizionale dell pena);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Non si ritiene di liquidare alcunché alla parte civile, che non ha apportato alcun contributo valido al processo, la memoria depositata essendo priva di motivi;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore