Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intero processo. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano sulla presunta violazione di diverse norme di legge, sia sostanziali che processuali, e su un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. L’imputato contestava vari aspetti della decisione, inclusa la qualificazione giuridica dei reati e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi proposti non superavano la cosiddetta “soglia di ammissibilità”. Invece di presentare nuove e specifiche critiche alla logica giuridica della sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze già avanzate e correttamente respinte dal giudice di merito.
Secondo la Cassazione, un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o errori logico-giuridici. La semplice riproduzione di argomenti difensivi già vagliati non costituisce un valido motivo di impugnazione dinanzi alla Corte di legittimità.
La coerenza della motivazione di merito
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse, al contrario, sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Il giudice di secondo grado aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, fornendo spiegazioni giuridicamente corrette. Ad esempio, aveva chiarito perché un reato non potesse essere assorbito in un altro, data la diversità dei beni giuridici tutelati, e aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della personalità negativa dell’imputato e dei suoi precedenti penali specifici.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda sul principio che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza precedente, ma si limita a ripetere argomentazioni già disattese, non assolve alla sua funzione e deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte ha verificato che il provvedimento impugnato non presentava alcun vizio logico-deduttivo. La motivazione era lineare, coerente e basata su un’analisi esauriente degli elementi probatori. Pertanto, mancando una critica mirata a presunti errori di diritto o vizi logici manifesti, il ricorso non poteva essere accolto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un’importante lezione per la pratica legale: l’appello alla Corte di Cassazione deve essere un atto di critica puntuale e argomentata, non una mera riproposizione delle proprie tesi. La conseguenza di un ricorso inammissibile è netta: oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Una decisione che serve da monito sull’importanza di formulare impugnazioni fondate su critiche specifiche e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la decisione sulle attenuanti generiche?
No, non l’ha riesaminata nel merito. Ha però confermato che la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche era correttamente motivata, basandosi sulla negativa personalità dell’imputato e sui suoi plurimi precedenti penali specifici.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 56 – 628 comma terzo n. 1) cod. pen., 61 n. 2 cod. pen., 4 L. 110/1975, 62-bis, 132, 133 cod. pen., 426, 546 lett. e) cod. proc. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni del mancato assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) dell’imputazione, attesa la mancata identità dei beni giuridici tutelati; pag. 4 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della negativa personalità dell’imputato e dei plurimi precedenti penali specifici);
che non sussiste l’eccepito vizio logico-deduttivo, posto che la lettura del provvedimento impugnato dimostra l’esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (pertinentemente valorizzati nel corpo motivazionale ai fini della declaratoria di penale responsabilità del prevenuto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore