Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Ricettazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nei vari gradi di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un appello mal impostato possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato condannato per ricettazione che ha visto il suo ricorso respinto non nel merito, ma per una ragione procedurale fondamentale: la ripetitività dei motivi.
I Fatti del Caso e il Tentativo di Riqualificazione del Reato
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Salerno, che confermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di ricettazione. L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due argomenti principali.
In primo luogo, contestava la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile, lamentando una violazione di legge. In secondo luogo, e in modo più strategico, criticava la qualificazione giuridica del fatto: a suo dire, non si trattava di ricettazione, bensì di furto aggravato. Questa distinzione non è puramente teorica. Se il reato fosse stato qualificato come furto, la mancanza di una querela da parte della persona offesa avrebbe comportato l’improcedibilità dell’azione penale e, di conseguenza, il proscioglimento dell’imputato.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha adottato una linea di rigore procedurale. Ha rilevato che entrambi i motivi di ricorso erano, in sostanza, una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Il giudice del merito aveva fornito una motivazione che la Cassazione ha definito ‘congrua e giuridicamente ineccepibile’, spiegando in modo dettagliato perché sussistessero tutti gli elementi del reato di ricettazione e perché la versione difensiva alternativa non fosse credibile.
Di fronte a un ricorso che non introduceva nuovi profili di illegittimità, ma si limitava a reiterare le stesse censure, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile. Questa decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando la natura ‘riproduttiva’ e ‘reiterativa’ dei motivi di ricorso. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva già vagliato e disatteso le censure difensive con ‘corretti argomenti giuridici’ e una ‘motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile’. Il giudice di merito aveva chiaramente indicato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione.
Analogamente, per il secondo motivo relativo alla qualificazione del reato, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito ‘plurimi argomenti logici’ per disattendere la versione difensiva. L’imputato, nel suo ricorso, non ha contestato specifici vizi logici o giuridici di tale ragionamento, ma ha semplicemente riproposto la sua tesi. Tale approccio è contrario alla funzione stessa del ricorso per cassazione, che richiede la deduzione di vizi specifici della decisione impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile formulare censure specifiche, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito. La mera riproposizione delle argomentazioni difensive già respinte nei gradi precedenti conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione che un’impugnazione infondata non è priva di conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente ripetitivo, riproponendo le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette e legalmente ineccepibili dalla Corte d’Appello.
Qual era l’argomento difensivo sulla classificazione del reato?
La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere classificato come furto aggravato anziché ricettazione. Se accolta, questa tesi avrebbe portato al proscioglimento per mancanza di querela, condizione di procedibilità necessaria per il furto ma non per la ricettazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile – si vedano pagg. 3-4 della sent. impugnata – ha indicato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione;
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo a quello di furto aggravato e conseguentemente, alla mancata pronuncia di non luogo a procedere a causa della mancanza di querela per il reato di furto, è anch’esso reiterativo di profili involgenti il fatto, a fronte dell’adegua motivazione con cui la Corte d’appello ha indicato plurimi argomenti logici per disattendere la generica versione difensiva prospettata dal ricorrente – si veda pag. 4 -;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Precidente