Ricorso inammissibile: No a una Nuova Valutazione dei Fatti in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire i confini del sindacato della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un uomo condannato in Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva tenuto una condotta aggressiva e violenta nei confronti degli agenti di Polizia Giudiziaria durante le operazioni di identificazione. La difesa, non condividendo la valutazione delle prove operata nei gradi precedenti, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un ribaltamento della decisione.
La Decisione della Corte e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che i motivi presentati dalla difesa non erano idonei a superare il vaglio di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a sollecitare una rilettura alternativa delle fonti di prova. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni precise e consolidate. In primo luogo, ha evidenziato come il ricorso fosse volto a “prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie”, un’operazione estranea al sindacato di legittimità. La difesa non ha individuato specifici “travisamenti delle emergenze processuali”, cioè errori palesi nella lettura di una prova (ad esempio, affermare che un testimone ha detto ‘bianco’ quando invece ha detto ‘nero’).
Inoltre, i giudici hanno osservato che i motivi di ricorso erano “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte in modo argomentato dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva fornito spiegazioni puntuali e logiche sulla condotta aggressiva e violenta dell’imputato, argomentazioni con cui la difesa non si è efficacemente confrontata. Di fronte a una motivazione corretta e coerente, non è possibile limitarsi a riproporre le stesse obiezioni sperando in un esito diverso.
Infine, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado. È indispensabile strutturare l’impugnazione su specifici vizi di legittimità: violazioni di norme processuali o sostanziali, oppure palesi illogicità della motivazione che rendano la decisione incomprensibile o contraddittoria. Proporre una semplice ricostruzione alternativa degli eventi equivale a presentare un ricorso inammissibile, con la conseguenza certa non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito di ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una rilettura dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, riproponeva argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente il caso nel merito (cioè stabilire chi ha torto o ragione sui fatti), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41317 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
32/RG. 21549
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig indicata per il delitto di resistenza e di lesioni personali aggravate dal nesso teleologico;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una ril alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pe individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me (si vedano in particolare i puntuali argomenti -anche logici- circa la condotta aggressi oltremodo violenta realizzata dallo COGNOME nei confronti degli Agenti di Pg al momento compimento di attività volte alla identificazione, pagg. 4 e 5 della sentenza) e merame riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impu con argomenti giuridicamente corretti con cui la difesa non si confronta;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con l conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.