Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rivalutare le Prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove già vagliate, senza evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste, il suo destino è segnato. Diventa un ricorso inammissibile, come nel caso che analizziamo oggi, relativo a una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal rinvenimento di sostanze stupefacenti nei pressi dell’abitazione di un soggetto. Le modalità di conservazione della droga hanno subito insospettito gli inquirenti e, successivamente, convinto i giudici di merito. La sostanza era infatti suddivisa in dosi, confezionata in involucri di cellophane e occultata all’interno di un muro esterno, facilmente accessibile dalla pubblica via. A ciò si aggiungeva la presenza di diverse tipologie di stupefacenti.
Sulla base di questi elementi, sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno ritenuto provata la destinazione della droga allo spaccio, condannando l’imputato ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/90. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Sosteneva che la droga fosse per uso personale e che i giudici avessero interpretato male gli indizi, proponendo di fatto una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
2. Illegittima applicazione della recidiva: Contestava l’aggravante della recidiva, ritenendo che i suoi precedenti penali, risalenti nel tempo (2004, 2008, 2010), non giustificassero un aumento di pena.
3. Eccessiva entità della pena: Lamentava una pena troppo severa e un errato bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva.
Questi motivi, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, bollando i motivi come generici, manifestamente infondati e volti a ottenere una non consentita rivalutazione del merito.
Sulla Destinazione allo Spaccio
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una lettura logica e razionale degli elementi probatori. La suddivisione in dosi, l’occultamento all’esterno dell’abitazione (contrariamente all’uso comune di conservare la sostanza per uso personale in casa) e la diversità delle sostanze sono considerati dalla giurisprudenza e dalle massime di comune esperienza come chiari indicatori dell’attività di spaccio. Tentare di offrire una spiegazione diversa in sede di legittimità equivale a chiedere ai giudici di rifare il processo, cosa che non è permessa.
Sulla Recidiva e la Pena
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che la valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, che ha giustificato l’applicazione della recidiva nonostante la distanza temporale dei precedenti, fosse stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello, evidenziando la tipologia e gravità dei reati passati. Allo stesso modo, la determinazione della pena, peraltro fissata in misura inferiore alla media edittale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da una motivazione sufficiente, come avvenuto nel caso di specie.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione è un importante monito: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici così gravi da rendere la motivazione della sentenza incomprensibile o contraddittoria. Proporre semplicemente una propria versione dei fatti o contestare le valutazioni discrezionali dei giudici di merito porta, come in questo caso, a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano reali errori di diritto o vizi logici della sentenza, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio?
I giudici si sono convinti della destinazione allo spaccio sulla base di una serie di elementi logici: la suddivisione della sostanza in dosi, il confezionamento in involucri di cellophane, l’occultamento in un muro esterno all’abitazione (facilmente accessibile) e la presenza di diverse tipologie di stupefacenti.
È possibile contestare l’applicazione della recidiva in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è sufficiente contestare la valutazione discrezionale sulla maggiore pericolosità dell’imputato se questa è stata giustificata in modo adeguato, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18764 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato da NOMECOGNOME, mediante il quale è stata denunciata l’errata applicazione dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità è, in realtà, volto, tra l’altro riproducendo il corrispondente motivo d’appel conseguire una non consentita rilettura delle risultanze istruttorie, con riferimento destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata al ricorrente, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e non manifestamente illogica, essendo fondata su una lettura razionale dei dati probatori, come tale non suscettibile rivisitazioni o riletture nel giudizio di legittimà; la Corte d’appello di Bari, i giustificato in modo logico l’affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nei pressi della abitazione del ricorrente, con la suddivisione dosi confezionate in involucri di cellophane, l’occultamento all’interno di un mur all’esterno dell’abitazione del ricorrente (facilmente raggiungibile dalla pubblica via, pressi di una porta posta al pianterreno di un immobile abbandonato), la diversa tipologia di sostanze: si tratta di considerazioni razionali, fondate sulla corretta applicazion massime di comune esperienza (tra cui quella della usuale custodia nella abitazione delle sostanze destinate al consumo personale), non suscettibili di riconsiderazione sul piano della lettura dei dati probatori in questa sede di legittimità.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale, nuovamente riproducendo il corrispondente motivo d’appello, è stata censurata l’applicazione della recidiva, nonostante la risalenza nel tempo, agli anni 2004, 2008 e 2010, delle precedenti condanne e la qualificazione della condotta ascritta al ricorrente ai sens dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, è anch’esso, oltre che generico e volto a censurare sul piano del merito la valutazione di accresciuta pericolosità del ricorrent manifestamente infondato, essendo stato giustificata adeguatamente detta valutazione evidenziando la tipologia e la gravità delle condotte oggetto delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, giustificando in tal modo sufficientemente il giudiz accresciuta pericolosità del ricorrente medesimo che ha condotto all’applicazione della recidiva.
Osservato che anche il terzo motivo, relativo all’entità della pena e al giudizio bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, è volto a censurar valutazioni di merito, in ordine alla gravità della condotta e alla personalità del ricorr che sono state sufficientemente giustificate, tenendo anche conto della determinazione della pena in misura inferiore alla media edittale, evidenziando la negativa personalit dell’imputato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai q è stato affidato.
A l:
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente