Ricorso inammissibile in Cassazione: un’analisi della sentenza 32449/2024
Quando un appello arriva in Corte di Cassazione, non sempre viene discusso nel merito. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché la Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Analizziamo una decisione che ribadisce i confini precisi del sindacato di legittimità in un caso di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti di Causa
Un cittadino veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali:
- Errata valutazione della responsabilità: Sosteneva di non aver avuto l’intenzione di opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
- Mancata riqualificazione del reato: Chiedeva che i fatti venissero inquadrati nella meno grave infrazione prevista dall’art. 192 del Codice della Strada.
- Trattamento sanzionatorio ingiusto: Contestava sia la mancata esclusione della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di interpretare i fatti in modo diverso rispetto a quanto fatto dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32449 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della procedura. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e il “Ricorso Inammissibile”
La Corte ha spiegato in modo chiaro e sintetico le ragioni della sua decisione, che si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un “terzo giudice” che può riesaminare i fatti, ascoltare testimoni o valutare nuovamente le prove. Il suo compito è il cosiddetto sindacato di legittimità: verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
La Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi” di questioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Proporre in Cassazione le stesse identiche argomentazioni, senza individuare un vizio di legge specifico nella sentenza impugnata, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una terza valutazione sul fatto, cosa non permessa.
La Richiesta di Rivalutazione delle Prove
Tutte le richieste del ricorrente – dalla sua presunta assenza di volontà di resistere, alla riqualificazione del reato, fino alla valutazione delle attenuanti – implicavano una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In altre parole, si chiedeva alla Corte di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito, un’operazione estranea al sindacato di legittimità. La Corte d’Appello aveva già fornito “corretti argomenti giuridici” per respingere tali richieste, e la Cassazione non ha riscontrato vizi in tale ragionamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione ha successo solo se evidenzia specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Non può essere utilizzato come un’ulteriore possibilità per discutere i fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per il proponente, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria. La decisione riafferma il principio di efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga sovraccaricata di appelli che non le competono.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività che esula dal compito della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità.
Cosa chiedeva il ricorrente con il suo ricorso?
Il ricorrente contestava la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, chiedeva la riqualificazione dei fatti in una violazione del Codice della Strada (art. 192 C.d.S.) e criticava la sentenza per la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche della decisione per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato sia l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., non avendo la volontà di opporsi all’atto del pubblico ufficiale, sia la mancata qualificazione dei fatti sensi dell’art. 192 C.d.S. sia il trattamento sanzioNOMErio, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024