Ricorso inammissibile: Quando l’Appello alla Cassazione è una Rilettura dei Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti entro cui deve muoversi un’impugnazione di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. Quando un ricorso si trasforma in una richiesta di nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le regole del processo penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), decide di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti si concentrano su una presunta errata valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito e sulla mancata ammissione di nuove prove in appello (la cosiddetta rinnovazione dell’istruttoria).
In sostanza, la difesa del ricorrente non contesta un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza, ma propone una ricostruzione alternativa della vicenda, basata su una diversa interpretazione degli elementi già ampiamente esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
Il ricorso inammissibile per divieto di rilettura dei fatti
La Corte di Cassazione liquida rapidamente i motivi principali del ricorso, qualificandoli come un tentativo di ottenere una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’. Questo punto è cruciale. Il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non di merito. Il suo scopo è assicurare l’esatta osservanza della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro.
I giudici di legittimità sottolineano come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione globale e approfondita di tutte le prove, costruendo un apparato argomentativo logico e puntuale. Pretendere che la Cassazione si sostituisca a tale valutazione, sposando una diversa prospettiva, significa snaturare la funzione stessa della Corte.
La Richiesta di Rinnovazione Istruttoria
Anche il motivo relativo alla denegata rinnovazione dell’istruttoria viene respinto. La Corte lo ritiene privo di specificità. Per contestare efficacemente una tale decisione, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva già motivato l’inutilità di nuove prove data la completezza del materiale probatorio esistente. Il ricorso, invece, si è limitato a contrastare genericamente la ricostruzione fattuale, senza individuare un vizio procedurale specifico.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali di primo e secondo grado, e il giudizio di diritto, proprio della Cassazione. Le censure del ricorrente, secondo la Corte, erano dirette a ‘prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa’, senza però misurarsi realmente con gli argomenti logico-giuridici della sentenza d’appello.
Un aspetto interessante riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile. La Corte la rigetta, spiegando che, in un procedimento destinato a una sicura declaratoria di inammissibilità, la semplice presentazione di una memoria difensiva non costituisce un’attività indispensabile a tutelare gli interessi risarcitori della parte civile. Viene richiamato un precedente specifico (Cass. n. 44280/2016) che consolida questo orientamento, evitando che la parte civile possa ottenere un vantaggio economico da un’attività processuale di fatto superflua nel contesto di un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione finale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa non è una pronuncia neutra: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare: chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge) o vizi logici manifesti della motivazione. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito è destinato a fallire, con conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, compiti che non rientrano nella giurisdizione della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un controllo di legittimità.
Perché la richiesta di ammettere nuove prove in appello (rinnovazione istruttoria) è stata respinta in Cassazione?
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché priva di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva già motivato la completezza del quadro probatorio e, di conseguenza, l’inutilità di nuove prove.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali in caso di ricorso dell’imputato?
No. In questo caso, la Corte ha negato il rimborso poiché il ricorso era già palesemente inammissibile. La presentazione di una memoria da parte della difesa civile non è stata considerata un’attività necessaria a tutelare i propri interessi risarcitori in un contesto processuale già definito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROCCAPIEMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
NNUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 aprile 2024; Esaminata altresì la memoria della parte civile COGNOME in data 10 aprile 2024;
Ritenuto, quanto al primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che le doglíanze dedotte nel terzo motivo di ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, avendo peraltro i giudici di appello rappresentato la completezza del materiale probatorio raccolto e quindi l’inconferenza delle richieste di prova (v. in particolare pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024