Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a una ‘Rilettura’ dei Fatti
Nel complesso mondo della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma le sue porte non sono sempre aperte. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile perché volto, in sostanza, a una semplice ‘rilettura’ degli elementi di fatto già vagliati nei primi due gradi di giudizio. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni di questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per reati fallimentari. Un imprenditore era stato ritenuto responsabile della distrazione di alcuni beni aziendali, tra cui un’autovettura e un autoveicolo commerciale, e della sottrazione delle scritture contabili. La condanna, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello, realizzando così una cosiddetta ‘doppia conforme’. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Sosteneva la propria buona fede e proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, affermando che la sua condotta non fosse stata mossa da dolo.
2. Mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche: Lamentava che i giudici di merito non avessero considerato le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante della pluralità di condotte di bancarotta, contestando la valutazione sul suo comportamento processuale e sull’intensità del dolo.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte sono un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità.
La Critica alla ‘Rilettura’ dei Fatti
Sul primo motivo, la Corte ha sottolineato la sua aspecificità. L’imputato non si era confrontato con un passaggio cruciale della sentenza d’appello: egli aveva venduto l’autovettura appena tre giorni dopo aver dichiarato alla curatrice fallimentare di non aver mai avuto contezza degli automezzi dell’azienda. Secondo la Corte, questo elemento era sufficiente a dimostrare la sua mala fede.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito. Non è consentito chiedere ai giudici di legittimità di compiere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o di valutare una ricostruzione alternativa. Il loro compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, specialmente in presenza di una ‘doppia conforme’.
La Discrezionalità nel Giudizio sulle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di non concedere la prevalenza delle attenuanti sulla base di elementi concreti: i precedenti penali dell’imputato, un comportamento processuale non realmente collaborativo e la particolare intensità del dolo. La Cassazione ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia manifestamente illogica o arbitraria, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione non basta essere in disaccordo con le decisioni dei giudici di primo e secondo grado. È necessario formulare censure specifiche, che colpiscano la violazione di norme di legge o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre la propria versione dei fatti, sperando in una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra un legittimo motivo di ricorso e un tentativo, destinato al fallimento, di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso è considerato aspecifico, e quindi inammissibile, quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre tesi difensive già respinte o a chiedere una nuova valutazione delle prove, senza evidenziare una specifica violazione di legge o un vizio logico della motivazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove (una ‘rilettura’ degli elementi di fatto), ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Perché la Corte non ha concesso le attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante?
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse correttamente motivata. La negazione della prevalenza delle attenuanti era fondata su elementi specifici come i precedenti penali dell’imputato, il suo comportamento processuale non collaborativo e l’intensità del dolo. Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non è manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34459 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME POZZALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di M che ha confermato quella del Tribunale di Monza;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato – è aspecifico in q confronta con il passaggio della sentenza (cfr. foll. 2 e fol. 3) dal quale emerge che COGNOME a vendere l’autovettura Fiat 500 tre giorni dopo essere stato ascoltato dal affermando in quella sede di non avere mai avuto contezza degli automezzi, consistenti nella menzionata autovettura, anche in un autoveicolo Fiat Iveco, mai rinvenuto. Tale as del ricorso non può essere superata dalla ricostruzione alternativa proposta dal ric tende a sostenere la sua buona fede, oggetto di una ampia disanima da parte della appello, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi probator che non è avvenuto. In sostanza il ricorrente si limita a proporre, a fronte della ‘dopp solo la richiesta di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decision valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e non è consentita in questa Sede. Per altro ris
manifestamente illogica l’estensione della responsabilità della distrazione all’autoveicolo Iveco (risultante al PRA ancora in proprietà della fallita e poi in concreto esistente, come emergeva dal sequestro successivamente intervenuto) e alla sottrazione delle scritture contabili, per le quali la Corte di appello ha ritenuto la mala fede del ricorrente, a conferma del dolo specifico ritenut in primo grado in connessione con la condotta distrattive (fol. 4), temi rispetto ai quali il rico propone censure di carattere generico, nel senso indicato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata della pluralità di fatti di bancarotta – è manifestamente infondato, i quanto a fronte della esclusione della prevalenza – fondata dalla Corte di appello sulla sussistenza di precedenti penali, del comportamento processuale non realmente collaborativo e della particolare intensità del dolo – le doglianze si limitano ad una generica contestazione dell motivazione impugnata, adducendo l’effettività della collaborazione – in vero esclusa a pag. 2 della sentenza – come anche la risalenza dei precedenti e l’assenza di prova quando alla intensità del dolo: in vero a più riprese la Corte di appello spiega la sussistenza dell’elemento doloso con riferimento alla mala fede dell’imputato. Nel caso di specie la motivazione offerta risulta non manifestamente illogica e corretta, cosicchè le statuizioni relative al giudizio comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità in quanto non sono frutto di mero arbitri o di ragionamento illogico e sono sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche solo quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consiglLre estensore
Il Presidente