Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 04/10/1974
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con il primo motivo di ricorso la difesa dell’imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità de reato di cui all’art. 256 del T.U. n. 152/2006;
che detto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha esplicita le ragioni del suo convincimento evidenziando che: a) dall’annotazione di servizio stilata dagli Ufficiali della Polizia Municipale è emerso che gli operanti, a seguito d una segnalazione, si erano recati presso il INDIRIZZO, ivi trovandovi un autocarro bianco, parcheggiato con il cassone vuoto e le luci accese, in procinto di allontanarsi; b) in tale circostanza veniva identificato l’odierno ricorrente qual autista del mezzo; c) dalle immagini ritratte da un sistema di videosorveglianza gli operanti avevano riscontrato che, quattro giorni prima, il medesimo autocarro transitava carico di materiale ligneo; d) in occasione di un ulteriore sopralluogo era stata rinvenuta, all’interno dell’alveo del torrente, la presenza di materiale ligneo e in particolare, di bobine di cavi elettrici smontate e frantumate, provenienti dalla ditta presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa l’imputato;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degl elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato poi che con il secondo motivo di ricorso la difesa dell’imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 632 cod. pen. per carenza dei presupposti normativi del reato contestato;
che esula, detto motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 4) nella parte in cui rileva che il reato de quo deve ritenersi sussistente in quanto l’odierno ricorrente, attraverso l’apposizione presso il torrente Bordonaro di materiale ligneo idoneo ad ostacolare il decorso delle acque pubbliche, ha risparmiato i costi di smaltimento di tutto il materiale di risulta riscontrato in atti, dovendosi tali motivi considerare non specific
ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato altresì che con il terzo motivo di ricorso la difesa dell’imputato si duole della dosimetria della pena e del mancato riconoscimento al Boemi delle circostanze attenuanti generiche;
che detto motivo di ricorso è inammissibile con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non avendo la difesa del ricorrente documento di avere sottoposto la questione alla Corte territoriale e non essendosi doluta del fatto che tale richiesta non è menzionata nella sentenza impugnata;
che il motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.
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NOME COGNOME
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