Ricorso inammissibile: quando l’appello in Cassazione è una mera rilettura dei fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15556 del 2024, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando si limita a proporre una diversa valutazione delle prove già esaminate dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di diritto. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
La Vicenda Processuale
Il punto di partenza è una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che hanno portato alla sua condanna.
L’imputato, attraverso il suo unico motivo di ricorso, ha tentato di proporre una versione alternativa della vicenda criminosa, criticando il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi probatori raccolti durante il processo.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ che può riesaminare i fatti. Il suo compito è il cosiddetto ‘controllo di legittimità’, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e seguito le giuste procedure. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente motivata, della Corte d’Appello.
Quando un ricorso si concentra esclusivamente sul contestare come le prove sono state valutate, proponendo una ‘rilettura’ alternativa, si scontra con i limiti del giudizio di legittimità. Questo rende il ricorso inammissibile, poiché non solleva vizi di legge o difetti di motivazione che rientrano nella competenza della Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel caso specifico, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero dirette proprio a una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’. L’ordinanza sottolinea come la Corte d’Appello avesse già ampiamente esaminato tutti gli elementi di prova, giungendo alla ricostruzione dei fatti attraverso una valutazione globale, supportata da un apparato argomentativo ‘puntuale e logico’.
La difesa non è riuscita a confrontarsi efficacemente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa interpretazione senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito. Pertanto, la Corte ha concluso che la motivazione della sentenza d’appello non era censurabile in sede di legittimità, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è indispensabile concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione (come illogicità o contraddittorietà), piuttosto che tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Un ricorso che si limiti a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici precedenti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La conseguenza diretta di tale declaratoria non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro. Una lezione importante sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure contenute nell’unico motivo di ricorso erano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza contestare realmente vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso mira a una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’?
Significa che l’appellante non ha evidenziato errori nell’applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, ma ha cercato di convincere la Corte di Cassazione a riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per giungere a una conclusione diversa sui fatti, compito che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40391/23 Di COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 6-8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024