Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta quando ci si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte nei gradi precedenti, senza sollevare autentici vizi di legge. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una condanna per furto pluriaggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte, incentrando le proprie doglianze su un punto specifico: il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche, che erano state ritenute equivalenti e non prevalenti.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nella loro valutazione, non considerando adeguatamente alcuni elementi a favore dell’imputato. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, sperando in un esito più favorevole.
La Decisione della Suprema Corte e il Giudizio sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una considerazione netta: i motivi presentati non erano altro che una sterile riproduzione delle censure già avanzate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. L’atto di impugnazione, secondo i giudici, non si confrontava realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le proprie tesi in modo generico.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha spiegato che il giudizio di legittimità ha uno scopo preciso: verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare i fatti. La valutazione e la comparazione delle circostanze del reato sono attività rimesse alla discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dato conto delle ragioni della propria decisione, escludendo, ad esempio, che il veicolo rubato fosse in pessime condizioni e giustificando così il bilanciamento delle circostanze. Il ricorrente, invece di evidenziare un vizio logico-giuridico in tale ragionamento, ha semplicemente riproposto la propria diversa interpretazione, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico e giuridico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un ‘terzo grado di giudizio’ sui fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. La difesa deve quindi concentrarsi sulla legittimità della decisione, non sulla sua opportunità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando viene proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, come ad esempio la riproposizione di censure di merito già esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice d’appello.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione delle circostanze (aggravanti e attenuanti)?
No, la valutazione comparativa delle circostanze è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può sindacare tale valutazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del 15/9/2022, con la quale la Corte d’appello di Catania ha confermato quella del Tribunale d condanna per furto pluriaggravato, con le generiche equivalenti (in Catania il 5/12/2015);
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze (giudizio di comparazione t circostanze), riproduttive di censure rassegnate al giudice dell’appello, esaminate e riget con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica;
che, in particolare, parte ricorrente ha omesso di considerare che il giudizi comparazione tra gli elementi circostanziali del reato è rimesso alla valutazio discrezionale del giudice il quale, nella specie, ha dato conto delle ragioni della decis (escludendo invero che l’autovettura oggetto dell’azione predatoria fosse in pessime condizioni), sì da scongiurare ogni profilo di arbitrarietà della decisione, de genericamente opposto da parte ricorrente attraverso doglianze che, in definitiva prescindono da un effettivo confronto con le giustificazioni adottate dai giudici del m (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024