Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando l’Appello è una Copia Incolla
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro sistema giudiziario. Il caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza sollevare vizi di legge, il suo destino è segnato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, tramite la sua difesa, ha cercato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’oggetto della contestazione ruotava attorno alla pretesa applicazione di una causa di giustificazione, specificamente quella prevista dall’articolo 54 del codice penale, ovvero lo stato di necessità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 5 febbraio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive per una ragione precisa e procedurale: il ricorso era meramente ripetitivo.
I giudici hanno osservato che le censure sollevate non erano altro che una replica di profili già ampiamente vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi vizi di legittimità o palesi incongruenze logiche nella sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere un nuovo giudizio sui medesimi fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla coerenza e correttezza giuridica del provvedimento impugnato. I giudici di merito avevano già fornito argomenti giuridicamente corretti e puntuali per escludere la sussistenza della causa di giustificazione invocata. La sentenza della Corte d’Appello era stata ritenuta immune da “manifeste incongruenze logiche” e coerente con le emergenze processuali.
Di fronte a un quadro del genere, il compito della Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare se questi ultimi abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e completo. Avendo riscontrato che tale compito era stato svolto adeguatamente, la Corte non ha potuto far altro che constatare la natura pretestuosa e ripetitiva del ricorso, dichiarandone l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono ben definite dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un insegnamento cruciale: un ricorso in Cassazione deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche che evidenzino errori di diritto nella sentenza impugnata, e non sulla speranza di un riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a replicare profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dai giudici di merito, senza presentare nuovi o validi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla causa di giustificazione invocata?
La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, ritenendo insussistenti gli estremi della causa di giustificazione (stato di necessità ex art. 54 c.p.) sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e prive di incongruenze logiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza degli estremi giustificativi della rivendicata applicabilità alla specie della causa di giustificazione di c 54 cp, rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.